Ottemperanza al giudicato e onere della prova dell’inadempimento dell’amministrazione (TAR Lazio n. 15993 del 13.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, il creditore che allega l’inadempimento dell’amministrazione non è tenuto a provare il fatto negativo dell’inesecuzione, ma è sufficiente la dimostrazione del titolo giudiziale divenuto definitivo; incombe sul debitore pubblico l’onere della prova dell’avvenuta esecuzione. Accertato l’inadempimento e decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine stabilito e, per il caso di ulteriore inerzia, nomina il commissario ad acta. Il potere di ottemperanza incontra il limite dell’intangibilità del giudicato: i presupposti del diritto accertato non sono riesaminabili nella sede esecutiva.

Il Fatto

La ricorrente ha ottenuto dal Tribunale ordinario di Roma, in sede di lavoro, una sentenza che accertava il suo diritto a usufruire, per quattro anni scolastici, della Carta elettronica del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, con condanna del Ministero dell’Istruzione all’attribuzione del beneficio economico di € 2.000,00. La sentenza, pubblicata nel marzo 2025 e notificata ai fini esecutivi nel gennaio 2026, è passata in giudicato.

Ritenendo che l’amministrazione non avesse dato corso alla condanna, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Lazio. Il Ministero si è costituito solo formalmente, senza chiarire né documentare alcuna attività esecutiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica in primo luogo i presupposti processuali dell’azione: la sentenza è definitiva ed è stata notificata nelle forme di legge; è decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996; sussiste la competenza del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a.

Nel merito, il TAR rileva che a fronte dell’inadempimento allegato l’amministrazione non ha fornito chiarimenti né indicazioni sulla corretta esecuzione. Richiamando i principi della giurisprudenza di legittimità in tema di riparto dell’onere probatorio tra debitore e creditore (Cass. n. 13533/2001), il Collegio ne trae la conseguenza che la pretesa della ricorrente deve trovare accoglimento.

Il percorso argomentativo è lineare: il creditore allega un fatto negativo, l’inesecuzione, e non può essere onerato della relativa prova; spetta al debitore dimostrare di aver adempiuto. La mancata costituzione sostanziale dell’amministrazione lascia quindi integralmente priva di prova la difesa.

Il Tribunale precisa inoltre il perimetro del proprio sindacato: dalla sentenza ottemperanda si ricava il diritto della ricorrente a conseguire la pretesa riconosciuta, i cui presupposti non sono sindacabili in sede di ottemperanza del giudicato. Ne deriva la condanna dell’amministrazione a dare esecuzione alla decisione nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza.

Per il caso di infruttuoso decorso del termine, il Collegio nomina fin d’ora quale commissario ad acta il Direttore generale preposto alla competente Direzione generale, con facoltà di delega e senza compenso, il quale provvederà nel termine di sessanta giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all’amministrazione, previa richiesta della ricorrente. Il TAR esclude invece, allo stato, la sussistenza dei presupposti per le penalità di mora, cui potrà provvedersi in caso di perdurante inottemperanza dietro apposita istanza.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 800,00, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. La sentenza è trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti e all’OIV competente per i seguiti di rispettiva competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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