Ottemperanza al giudicato e onere della prova dell’inadempimento (TAR Sicilia n. 2590 del 11.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, il creditore che agisce ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è tenuto a provare il fatto costitutivo, costituito dal titolo esecutivo formato dal giudice ordinario e dal suo passaggio in giudicato. Una volta fornita tale prova, incombe sull’amministrazione debitrice l’onere di dimostrare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell’obbligo, secondo il criterio di ripartizione dell’art. 2697 cod. civ. L’amministrazione che non alleghi alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento resta obbligata a dare integrale esecuzione al giudicato. All’esito dell’inutile decorso del termine, l’obbligo di eseguire il giudicato si estende a spese e diritti successivi alla formazione del titolo, nei limiti delle attività necessarie per conseguire il passaggio in giudicato e la registrazione. Il commissario ad acta nominato nella persona del dirigente del medesimo Ministero resistente non ha diritto ad alcun compenso, rientrando tale attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Il Fatto
La ricorrente, docente, otteneva dal Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, una sentenza che accertava il suo diritto a percepire la Retribuzione Professionale Docenti prevista dall’art. 7 del CCNL del 15 marzo 2001 e condannava il Ministero dell’Istruzione al pagamento della somma di euro 808,98, oltre accessori ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991.
La sentenza veniva notificata e passava in giudicato, ma l’amministrazione non adottava alcun atto di esecuzione. La ricorrente proponeva allora ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di dare seguito al giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inattività e la condanna alle spese con distrazione in favore dei difensori antistatari. L’amministrazione si costituiva con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene il ricorso fondato e verifica in via preliminare i presupposti dell’ottemperanza: la rituale notificazione del titolo esecutivo, il passaggio in giudicato della sentenza e il superamento del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996.
Il nucleo argomentativo attiene alla distribuzione dell’onere della prova. Il Tribunale richiama il principio per cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del diritto vanno provati da chi ha interesse a eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ. Poiché la ricorrente ha dimostrato il fatto costitutivo — la decisione del giudice ordinario passata in giudicato, secondo la previsione dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. — spettava all’amministrazione provare l’inefficacia di tali fatti. Essa, però, non ha dedotto alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento.
Da ciò deriva l’affermazione della persistenza dell’obbligo dell’amministrazione a ottemperare integralmente al giudicato, nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. L’obbligo viene esteso anche alle spese e ai diritti successivi all’emissione del titolo, nei limiti delle attività necessarie per conseguirne il passaggio in giudicato e quelle di registrazione.
Il Collegio esclude invece la dovutezza delle spese di precetto, poiché il ricorso a strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza di cui all’art. 112 cod. proc. amm. è imputabile soltanto alla libera scelta del creditore. Viene quindi nominato commissario ad acta il dirigente del competente Ufficio ministeriale, con facoltà di delega e termine di novanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all’amministrazione.
Quanto al compenso del commissario, il Tribunale richiama l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, come introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015, disposizione dettata per l’ottemperanza ai decreti della legge Pinto ma applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme, come affermato dalla giurisprudenza amministrativa richiamata. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate tenendo conto del carattere seriale della controversia, con distrazione in favore dei difensori.
Nota della Redazione
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