Ottemperanza al decreto ingiuntivo del Giudice di Pace e nomina del commissario (TAR Sicilia n. 1104 del 01.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato, la rituale notificazione del titolo esecutivo costituito da decreto ingiuntivo dichiarato definitivamente esecutivo, unitamente al decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, legittima l’accoglimento del ricorso ex art. 114 cod. proc. amm. ove perduri l’inadempienza dell’ente pubblico. L’obbligo di esecuzione riguarda la sorte capitale, gli interessi e gli oneri accessori, comprese le spese e i diritti successivi all’emissione del titolo. Non sono dovute le spese di precetto, perché il ricorso a strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza è imputabile alla libera scelta del creditore. Decorso inutilmente il termine assegnato, il giudice nomina un commissario ad acta perché provveda in via sostitutiva.

Il Fatto

Il ricorrente ha agito per l’ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 2742/2023 emesso dal Giudice di Pace di Catania, con il quale il Comune di Nissoria era stato condannato al pagamento di € 2.911,06 oltre accessori e spese. Il decreto è divenuto definitivamente esecutivo per mancata opposizione il 10.12.2023 ed è stato notificato all’ente, con la dichiarazione di esecutorietà, il 27.02.2024.

Nonostante la notifica, il Comune non ha eseguito alcun pagamento. Il ricorrente ha quindi chiesto la condanna dell’ente all’integrale esecuzione del giudicato e, in caso di perdurante inadempienza, la nomina di un commissario ad acta. L’amministrazione intimata non si è costituita.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto la ritualità dell’incardinamento della procedura di ottemperanza. La notificazione del titolo esecutivo, comprensiva della dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo, è idonea a fondare il ricorso. È inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni per la proposizione delle azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, come modificato.

Il decreto ingiuntivo risulta tuttora non integralmente ottemperato. Non emergono motivi giustificativi dell’inadempienza, sicché deve affermarsi la persistenza dell’obbligo dell’ente di dare integrale esecuzione al titolo, detratte le somme eventualmente versate dopo l’emissione dello stesso o dopo la proposizione del ricorso.

L’obbligo di esecuzione è affermato per la sorte capitale, per gli interessi e per gli oneri accessori, comprese le spese e i diritti successivi all’emissione del titolo, nei limiti delle attività necessarie per conseguirne il passaggio in giudicato e quelle di registrazione. Il Collegio esclude invece le spese di precetto: l’uso di strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza disciplinata dall’art. 112 c.p.a. è imputabile alla sola libera scelta del creditore.

Il termine per l’adempimento è fissato in novanta giorni dalla notifica o comunicazione in forma amministrativa della decisione. Decorso infruttuosamente tale termine, un commissario ad acta, individuato nel Segretario generale del Comune di Leonforte o in altro funzionario delegato provvisto della necessaria professionalità, provvederà in via sostitutiva entro ulteriori novanta giorni, su istanza di parte.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 500,00 oltre accessori e contributo unificato, tenendo conto della natura della controversia assimilabile alle procedure esecutive mobiliari. Il compenso del commissario sarà liquidato con separato decreto, previa nota specifica delle spese da presentare, ex art. 71 d.P.R. n. 115/2002, entro cento giorni dalla conclusione dell’incarico, secondo il richiamato precedente Cass. civ., sez. II, n. 28952 del 2011.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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