Impegni antitrust e parità di trattamento: illegittimo il rigetto senza interlocuzione (Cons. Stato n. 3718 del 12.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La valutazione sull’idoneità degli impegni offerti dal professionista ai sensi dell’art. 27, comma 7, cod. cons. rientra nell’ampia discrezionalità dell’Autorità, ma resta sindacabile sotto il profilo dell’eccesso di potere. Il rigetto degli impegni è illegittimo quando si fonda, in misura determinante, su una criticità non puntualmente contestata nella comunicazione di avvio del procedimento, sì che il professionista non è stato posto in condizione di interloquire né di integrare le misure proposte. È altresì illegittimo il rigetto che, a fronte di condotte sostanzialmente sovrapponibili e di impegni ampiamente assimilabili, riservi al professionista un trattamento deteriore rispetto ai concorrenti, senza la interlocuzione procedimentale concessa a questi ultimi. La violazione dei principi di coerenza, ragionevolezza e non discriminazione travolge, in via derivata, il provvedimento finale di accertamento dell’illecito e di irrogazione della sanzione, stante il nesso di presupposizione necessaria.

Il Fatto

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, all’esito di un procedimento istruttorio, ha accertato due distinte pratiche commerciali scorrette poste in essere da una compagnia aerea, in violazione degli artt. 20, 21, 22, 24 e 25 cod. cons.. La prima riguardava l’attività di assistenza post-vendita successiva alle cancellazioni dei voli nel contesto emergenziale: informazioni lacunose e intempestive, proposta del voucher in luogo del rimborso, oneri ulteriori sui ristori. La seconda consisteva in una campagna pubblicitaria ritenuta decettiva. L’Autorità ha vietato l’ulteriore diffusione delle pratiche e irrogato sanzioni pecuniarie.

La società ha impugnato il provvedimento sanzionatorio, il rigetto degli impegni e gli atti presupposti davanti al TAR Lazio, che ha respinto integralmente il ricorso. Ha quindi proposto appello, riproponendo le censure di primo grado e lamentando, in particolare, la violazione della parità di trattamento rispetto ad altri vettori.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto, per priorità logica, il motivo sul rigetto degli impegni. Richiamando la propria giurisprudenza (Cons. St., sez. VI, n. 1104 del 2015), ribadisce che la valutazione degli impegni rientra nell’ampia discrezionalità, anche tecnica, dell’Autorità; ciò non esclude il sindacato del giudice amministrativo, che verifica la legittimità dell’esercizio del potere attraverso il vizio dell’eccesso di potere.

Nel caso concreto il potere è stato esercitato in modo non conforme ai principi di coerenza, ragionevolezza e non discriminazione. Dagli atti emerge che, nel medesimo contesto pandemico, l’Autorità ha avviato procedimenti paralleli verso più vettori, contestando condotte sostanzialmente sovrapponibili in tema di cancellazioni, voucher e comunicazioni ai consumatori. Gli impegni dell’appellante presentavano contenuti ampiamente assimilabili a quelli di altri tre operatori, poi accettati.

Mentre verso questi ultimi l’Autorità ha instaurato una interlocuzione, consentendo integrazioni e modifiche fino all’approvazione degli impegni e alla chiusura dei procedimenti senza accertamento dell’infrazione, verso l’appellante ha disposto il rigetto con motivazione sintetica, senza interlocuzione preventiva. La disparità assume rilievo perché riguarda concorrenti del medesimo settore, destinatari di contestazioni analoghe, con necessità di assicurare uniformità dell’azione amministrativa ed evitare alterazioni concorrenziali.

La motivazione del rigetto non regge. L’Autorità ha addotto l’omessa indicazione del limite dei sette giorni per il cambio volo senza penale; ma tale profilo non risulta espressamente contestato nella comunicazione di avvio. Il rigetto si è quindi fondato, in misura determinante, su una criticità non previamente portata a conoscenza del professionista.

Quanto all’assenza di misure verso i consumatori già incisi, le misure proposte erano analoghe a quelle degli altri vettori: rimborso monetario in alternativa al voucher, estensione della durata dei voucher, rimborso automatico di quelli non utilizzati. La motivazione è dunque carente e contraddittoria rispetto alle determinazioni assunte nei procedimenti paralleli. Il primo motivo è fondato; l’illegittimità del rigetto travolge in via derivata il provvedimento finale, per il nesso di presupposizione necessaria. Gli altri motivi sono assorbiti. L’appello è accolto e gli atti impugnati annullati, con compensazione delle spese del doppio grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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