Requisito dei due servizi analoghi: no alla sommatoria di più contratti (TAR Sicilia n. 1869 del 20.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il requisito di capacità professionale, tecnica e organizzativa che richiede la realizzazione, negli ultimi tre anni, di almeno due servizi analoghi di importo complessivo minimo pari al 25% dell’importo a base di gara non può essere soddisfatto mediante la sommatoria di una pluralità di contratti superiore a due. L’interpretazione che consente la polverizzazione del requisito è contraria al dato letterale e realizza una inutile duplicazione del requisito di capacità economico-finanziaria, già parametrato alla medesima percentuale. Il favor partecipationis non legittima letture estensive che travalichino il significato letterale della clausola e divergano dal chiarimento reso dalla stazione appaltante. Accertata la carenza del requisito, l’aggiudicataria doveva essere esclusa e la graduatoria riarticolata.
Il Fatto
Il Consorzio per le Autostrade Siciliane indiceva una gara per il servizio di presidio antincendio lungo le tratte autostradali siciliane, suddivisa in due lotti. All’esito delle operazioni, la prima classificata risultava aggiudicataria di entrambi i lotti; per effetto del limite di aggiudicazione di un solo lotto previsto dal bando, il lotto 1 veniva assegnato alla prima classificata e il lotto 2 alla società seconda graduata, gestore uscente in raggruppamento con altro operatore.
La seconda classificata impugnava l’aggiudicazione del lotto 1, deducendo l’anomalia dell’offerta per il forte ribasso sui costi della manodopera e profili di illegittimità dei criteri di valutazione. Con motivi aggiunti contestava il possesso del requisito tecnico-esperienziale da parte dell’aggiudicataria. Il terzo classificato proponeva autonomo ricorso, poi riunito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, disposta la riunione dei ricorsi per connessione oggettiva e soggettiva, riconosceva l’interesse della seconda classificata, attuale aggiudicataria del lotto minore, alla maggior utilità derivante dall’aggiudicazione del lotto di importo superiore. Riteneva quindi di esaminare prioritariamente il motivo dal carattere escludente, idoneo ad assorbire ogni ulteriore censura.
Il disciplinare di gara, all’art. 5 lett. c) n. 3, richiedeva la realizzazione, negli ultimi tre anni, di almeno due servizi analoghi di importo complessivo minimo pari al 25% dell’importo a base di gara per ciascun lotto. L’aggiudicataria sosteneva che la percentuale potesse essere raggiunta sommando più contratti, essendo due solo il numero minimo. Il Collegio ha respinto tale lettura.
La clausola mira ad accertare lo svolgimento di servizi qualificanti, espressivi di adeguate capacità organizzative e professionali. Poiché il medesimo parametro del 25% è previsto nel disciplinare per il requisito di capacità economico-finanziaria, l’interpretazione liberale della controinteressata produrrebbe una duplicazione irragionevole delle valutazioni. Il favor partecipationis non può condurre a letture contrarie al significato letterale e illogiche.
Il Collegio valorizza la risposta pubblica ai chiarimenti del 27 giugno 2023, con cui la stazione appaltante aveva precisato che occorreva provare “di aver realizzato negli ultimi tre esercizi 2 contratti analoghi che complessivamente hanno prodotto un importo pari o superiore al 25% dell’importo base del lotto di maggior valore”. Tale chiarimento esclude in termini chiari la polverizzazione del requisito.
Ne consegue l’illegittimità dell’aggiudicazione, fondata sul riconoscimento di un requisito di cui la prima classificata era priva nei termini previsti dagli atti di gara. La stazione appaltante avrebbe dovuto escluderla. Annullati gli atti in parte qua, la graduatoria va riarticolata, con riconoscimento della seconda classificata quale prima graduata e, sulla domanda di risarcimento in forma specifica, aggiudicataria del lotto 1. Il ricorso del terzo classificato è dichiarato improcedibile per carenza di interesse.
Nota della Redazione
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