Condono in area vincolata, riduzione in pristino e competenza del Comune (TAR Sicilia n. 3197 del 10.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 32, comma 27, lettera d), del d.l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, nel terzo condono sono sanabili le opere abusive realizzate in aree sottoposte a vincolo paesaggistico purché ricorrano congiuntamente quattro condizioni: realizzazione anteriore all’imposizione del vincolo, conformità alle prescrizioni urbanistiche, riconducibilità alle opere di minore rilevanza di cui ai numeri 4, 5 e 6 dell’allegato 1, parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo. Il parere negativo della Soprintendenza, reso in presenza di nuove volumetrie o superfici paesaggisticamente intese, costituisce atto vincolato, per il quale non occorrono comparazione degli interessi né motivazione sull’interesse pubblico concreto e attuale. Il procedimento di condono si conclude however con la decisione formale del Comune: l’autorità preposta al vincolo esprime il proprio avviso, ma non dispone la riduzione in pristino, che resta riservata all’ente locale secondo l’ordinaria disciplina repressiva.

Il Fatto

Il ricorrente ha presentato nel 2004 domanda di condono edilizio ex art. 32 del d.l. n. 269/2003 per un vano di circa 24,5 metri quadri realizzato sull’isola di Vulcano, in area soggetta a vincolo paesaggistico. Il Comune di Lipari ha espresso avviso favorevole; la Soprintendenza competente ha invece reso parere negativo, ordinando la riduzione in pristino.

Avverso tale atto il ricorrente ha proposto ricorso gerarchico all’Assessorato regionale, rimasto senza riscontro, e ha quindi impugnato il silenzio-rigetto, la circolare assessoriale n. 02 del 30 dicembre 2022 e l’eventuale provvedimento comunale di recepimento. Deduce l’omesso preavviso di rigetto, l’incompetenza della Soprintendenza a disporre il ripristino, il difetto di istruttoria e di motivazione, il travisamento degli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022 e la formazione del silenzio-assenso.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ricostruisce il perimetro della sanatoria in area vincolata richiamando il consolidato orientamento del Consiglio di Stato (VI, 30 gennaio 2023, n. 1036; I, 18 gennaio 2023, n. 90; VI, 14 ottobre 2022, n. 8781) e la propria giurisprudenza conforme. Le quattro condizioni dell’art. 32, comma 27, lettera d) operano congiuntamente; nel caso concreto difetta il presupposto sostanziale, perché l’intervento ha determinato nuove volumetrie e superfici paesaggisticamente rilevanti.

Da ciò deriva il carattere vincolato del provvedimento della Soprintendenza. La Sezione esclude che in materia di repressione degli abusi edilizi occorrano una specifica valutazione dell’interesse pubblico, una comparazione con l’interesse privato o una motivazione sull’attualità dell’interesse repressivo, non essendo configurabile alcun affidamento tutelabile alla conservazione dell’abuso. Ne segue la superfluità del preavviso di rigetto, non essendo possibile un utile apporto partecipativo.

La motivazione per relationem alla circolare assessoriale è ritenuta adeguata ex art. 3, terzo comma, legge n. 241/1990. Quanto al silenzio-assenso, l’art. 17 della legge regionale n. 4/2003 concerne espressamente il primo e secondo condono, sicché nessun obbligo di autotutela sussisteva. La Corte costituzionale n. 252/2022 spiega efficacia nel caso concreto, poiché il rapporto non era esaurito e la Soprintendenza ha deciso dopo la pubblicazione della pronuncia.

È invece dichiarata inammissibile l’impugnazione del futuro ed eventuale provvedimento comunale, non essendo configurabile un ricorso contro un atto inesistente. La Sezione accoglie un solo profilo: richiamando le sentenze n. 3692/2023 e n. 2068/2024 e la giurisprudenza del Consiglio di Stato (VI, 1 marzo 2023, n. 2194), ribadisce che il procedimento di condono si conclude con la decisione del Comune, al quale spettano anche i provvedimenti repressivi. Nessuna norma attribuisce all’autorità preposta al vincolo il potere di ingiungere la riduzione in pristino.

Il ricorso è quindi rigettato, salvo che per l’ordine di rimessione in pristino contenuto nel provvedimento della Soprintendenza, annullato nella sola parte dispositiva. Le spese sono compensate in ragione della complessità della questione e dei contrasti giurisprudenziali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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