Cambio di destinazione d’uso da magazzino ad abitazione e ordine di demolizione (TAR Sicilia n. 1560 del 13.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il mutamento di destinazione d’uso di un manufatto assentito come locale tecnico a servizio dell’abitazione, realizzato mediante la creazione di locali abitabili, integra una difformità totale rispetto al titolo edilizio e legittima l’esercizio dei poteri di vigilanza di cui all’art. 31 d.P.R. n. 380/2001. La trasformazione di un deposito o magazzino in abitazione aggrava il carico urbanistico già valutato in sede di rilascio del titolo e richiede il preventivo permesso di costruire; in sua mancanza la sanzione demolitoria costituisce atto dovuto e vincolato. Le opere così realizzate non sono riconducibili alla manutenzione straordinaria o alla ristrutturazione edilizia e non sono sanabili ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001 qualora insistano su area soggetta a vincoli paesaggistici, sismici e idrogeologici. L’ordine di demolizione, quale misura sanzionatoria di natura vincolata, non richiede la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 legge n. 241/1990.
Il Fatto
I ricorrenti, comproprietari di un fondo nel Comune di Santa Marina Salina, impugnano l’ordinanza di demolizione n. 6/2024, con cui l’ente ha intimato l’abbattimento delle opere realizzate sulle particelle 1160 sub 1 e 2, consistenti in un’abitazione fuori terra con due camere, cucina, bagno e disimpegno e in un terrazzo con tettoia in legno, ritenute abusive.
Essi sostengono che gli interventi costituiscano modifica di superfici assentite con diversa distribuzione degli spazi interni, rientranti nella manutenzione straordinaria o nella ristrutturazione edilizia, con conseguente necessità di applicare le meno afflittive sanzioni degli artt. 33 e 34 d.P.R. n. 380/2001 e non quella dell’art. 31. Deducono inoltre l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, la genericità dell’ordine e il richiamo ad atti endoprocedimentali già caducati da precedenti pronunce del TAR.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie l’eccezione di tardività della produzione documentale del Comune, depositata oltre il termine dei quaranta giorni liberi anteriori all’udienza ex art. 73, primo comma, c.p.a., e decide pertanto senza tener conto di tali documenti, utilizzando solo le difese contenute nella memoria di costituzione, tempestiva.
Nel merito, il ricorso è infondato. Il titolo edilizio del 2007 assentiva un magazzino interrato di pertinenza, con destinazione d’uso a locale tecnico e interramento su tre lati. L’ordinanza contesta la realizzazione, in luogo del magazzino, di un’abitazione con camere da letto, bagno e cucina, e l’interramento su soli due lati. Le circostanze non risultano smentite. Il cambio di destinazione d’uso non era consentito e comporta una variazione degli standards urbanistici: la giurisprudenza amministrativa, richiamata dal Collegio (Cons. Stato, Sez. VI, n. 9529 del 2024; TAR Piemonte, Sez. II, n. 199 del 2024), qualifica tale mutamento come variazione essenziale, con necessità di apposito permesso di costruire. Gli interventi costituiscono quindi nuova costruzione e integrano una difformità totale dal titolo.
Le opere non sono neppure sanabili: l’amplimento volumetrico è stato realizzato in zona soggetta a vincoli paesaggistici, sismici e idrogeologici. Anche il terrazzo, ove pure riconducibile all’edilizia libera ex art. 6 d.P.R. n. 380/2001, resta abusivo perché realizzato in area vincolata senza le autorizzazioni degli enti preposti alla tutela del vincolo. Il Collegio richiama il principio per cui ogni intervento su area vincolata, anche quello astrattamente libero, impone la previa autorizzazione (TAR Sicilia, Catania, Sez. I, n. 3533 del 2024).
Quanto al dedotto difetto di istruttoria, le pregresse pronunce del TAR riguardavano atti diversi e non costituiscono presupposto dell’ordinanza impugnata: il Comune ha ripetuto l’intero procedimento sanzionatorio, con nuovo accertamento tecnico del 9.4.2024, rimasto incontestato, unico atto istruttorio posto a fondamento del provvedimento. Il richiamo agli atti pregressi ha valore di mero resoconto cronologico.
Infine, la censura sull’art. 7 legge n. 241/1990 è disattesa: a fronte della difformità totale, l’attività sanzionatoria era doverosa e vincolata, e l’ordine di demolizione non richiede la comunicazione di avvio (Cons. Stato, Sez. III, n. 8779 del 2024). La censura di genericità è smentita dal puntuale riferimento alle particelle e alla descrizione analitica delle opere. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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