Sopravvenuto difetto di interesse dichiarato dal difensore: improcedibilità del ricorso e compensazione delle spese (TAR Lazio n. 12903 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito alla decisione del ricorso comporta l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. In tal caso, in omaggio al principio dispositivo, il giudice non può decidere la controversia nel merito, imponendosi una declaratoria in conformità. La pronuncia di improcedibilità non esclude che ricorrano giusti motivi per compensare le spese di giudizio, alla luce delle peculiarità della fattispecie.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia – Ambito territoriale di Varese, con la quale era stata disposta la sua esclusione dalla I fascia delle Graduatorie Provinciali di supplenza per la classe di concorso ADSS. L’impugnativa era estesa al provvedimento ministeriale di rigetto dell’istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione su posto di sostegno, acquisito all’estero, nonché al parere negativo reso dal Ministero dell’Università e della Ricerca in ordine al corso di specializzazione frequentato presso un’università spagnola.
Le amministrazioni intimate si costituivano in giudizio. Successivamente, la difesa del ricorrente depositava una dichiarazione con la quale comunicava che la parte non aveva più interesse al ricorso, avendo aderito ai percorsi formativi “INDIRE” previsti dal decreto interministeriale n. 77/2025, previa rinuncia all’istanza di riconoscimento del titolo conseguito all’estero.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rilevava che, con dichiarazione depositata il 16 giugno 2026, la difesa del ricorrente aveva rappresentato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione. Tale dichiarazione, resa dal difensore nell’esercizio dei propri poteri, imponeva di valutare se sussistessero ancora i presupposti per una pronuncia sul merito della controversia.
Il TAR ha richiamato il principio, consolidato nella giurisprudenza amministrativa, secondo cui la dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito comporta l’improcedibilità del ricorso. A fondamento di tale conclusione è posto il principio dispositivo, in forza del quale il giudice non può spingersi a decidere la controversia nel merito quando la parte processuale abbia manifestato di non avervi più interesse, non potendo sostituirsi alla stessa nella valutazione dell’utilità della pronuncia.
La declaratoria di improcedibilità è stata pertanto adottata ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., in conformità all’orientamento giurisprudenziale espresso dalle Sezioni del Consiglio di Stato richiamate nella motivazione. Il Collegio ha, infine, disposto la compensazione delle spese di giudizio, ravvisando giusti motivi alla luce delle circostanze e della peculiarità della fattispecie.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.