Giudizio di ottemperanza e termine dilatorio di centoventi giorni per il pagamento (TAR Lombardia n. 1905 del 23.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto un giudicato di condanna al pagamento di somme di danaro, il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, deve essere integralmente decorso prima che possa essere avviata l’azione per il recupero coattivo. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma funzione di consentirne il soddisfacimento, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli adempimenti parziali. I conteggi prodotti dal creditore non sono vincolanti per l’amministrazione quanto a capitale residuo e interessi, dei quali va verificata misura e decorrenza. Il commissario ad acta nominato in via preventiva assume le funzioni solo se investito dal creditore dopo l’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione.
Il Fatto
La ricorrente ha agito per l’esatta esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a corrispondere, per alcuni anni scolastici, la somma complessiva di euro 2.500,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015.
Il titolo è passato in giudicato ed è stato notificato, ma l’amministrazione non ha soddisfatto la pretesa. La creditrice ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è fondato e viene accolto. La pretesa è sorretta da idonea documentazione e non è adeguatamente contrastata dall’ente debitore, fondandosi su un titolo con valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il Collegio precisa la natura del giudizio. L’ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma solo la funzione di consentirne il soddisfacimento. L’esatta dimensione del credito discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne deriva che l’entità delle somme calcolate dalla ricorrente non è definitivamente vincolante per l’amministrazione quanto a capitale residuo e interessi, dei quali va comunque verificata l’esatta misura, per misura e decorrenza, secondo i parametri del titolo e della legge, con richiamo agli artt. 1283 e ss. cod. civ.
Il Tribunale rileva inoltre che è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Le amministrazioni dello Stato dispongono di tale intervallo, dalla notificazione del titolo esecutivo, per eseguire i provvedimenti giurisdizionali che le obbligano al pagamento di somme di danaro, prima che possa essere avviata l’azione per il recupero coattivo.
Il ricorso è dunque accolto, previa dichiarazione dell’inottemperanza dell’ente resistente, con assegnazione di un termine di novanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel provvedimento, dedotti gli importi versati, degli accessori di legge e degli oneri di registrazione, di esame, di copia e di notificazione, nonché degli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso, negli stessi limiti. I conteggi degli interessi legali e di mora prodotti dal creditore non sono vincolanti per l’amministrazione se non nei limiti degli artt. 1282 e ss. cod. civ.
In caso di inutile decorso del termine, è nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza. Questi assumerà le funzioni solo qualora sia investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all’amministrazione, e provvederà entro i successivi sessanta giorni. Nessun compenso è dovuto, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa. Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento, l’amministrazione è condannata alla rifusione, con distrazione a favore dei difensori antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e degli artt. 26 e 39 c.p.a.
Nota della Redazione
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