Esecuzione del giudicato parziale e commissario ad acta per gli interessi (TAR Calabria n. 1874 del 08.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro, il pagamento della sola sorte capitale non integra l’integrale esecuzione dell’obbligo accertato, quando il titolo comprenda anche gli interessi maturati sulle somme dovute. L’amministrazione ha l’onere di provare l’avvenuto adempimento integrale della pretesa creditoria e non può invocare un’esecuzione parziale per paralizzare l’azione ex artt. 112 ss. c.p.a. Residuando una parte del credito, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di ottemperanza, assegna un termine per l’adempimento e nomina, in caso di inerzia, il commissario ad acta, ponendo a carico dell’amministrazione inadempiente le spese del giudizio.

Il Fatto

Il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del lavoro, con sentenza n. 432 del 9 aprile 2025 aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere, ai fini della ricostruzione della carriera, l’integrale anzianità di servizio maturata prima dell’immissione in ruolo, al collocamento nella fascia stipendiale corrispondente e al pagamento delle differenze retributive, quantificate in euro 15.437,65, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, nonché alla rifusione delle spese di lite.

La sentenza non è stata impugnata ed è passata in giudicato; il titolo esecutivo è stato notificato il 10 aprile 2025. La lavoratrice ha quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Calabria, chiedendo l’esecuzione del giudicato e la condanna al pagamento di rivalutazione e interessi. Nel corso del giudizio l’amministrazione ha depositato documentazione sulla progressione di carriera riconosciuta e sui trattamenti economici corrisposti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama la norma sul rito dell’ottemperanza, l’art. 114 c.p.a., e gli artt. 112 ss. c.p.a. quali parametri dell’azione esperita. Il presupposto dell’indagine è il giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro, non impugnata e assistita da attestazione di cancelleria.

Il thema decidendum si concentra sull’effettività dell’esecuzione. Alla camera di consiglio del 20 maggio 2026 la trattazione era stata rinviata perché erano in corso le operazioni di pagamento, mentre per il resto la sentenza risultava eseguita. All’udienza del 2 ottobre 2026 la ricorrente ha dichiarato che nelle more era stata corrisposta la sorte capitale, ma non gli interessi.

Su questo punto si appunta la motivazione. L’amministrazione ha l’obbligo di adempiere integralmente la pretesa creditoria e non ha dato prova, come era suo onere, di aver dato esecuzione integrale alla sentenza. Il pagamento è stato solo parziale, residuando la corresponsione degli interessi nella misura espressamente indicata dal titolo esecutivo.

Sussistono pertanto tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, limitatamente agli interessi maturati sulle somme dovute. Il Collegio dichiara l’obbligo dell’amministrazione di ottemperare al giudicato, detratto quanto già pagato, e assegna il termine di 60 giorni dalla notifica della sentenza per l’adempimento.

In caso di inerzia, è nominato commissario ad acta il Prefetto di Catanzaro, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario del medesimo Ufficio, che provvederà, entro i successivi 60 giorni e su istanza della parte ricorrente, a dare integrale esecuzione al giudicato e a corrispondere le spese liquidate. Il compenso del commissario è liquidato con separato decreto e posto a carico dell’amministrazione inadempiente, come le spese di giudizio, liquidate in euro 1.286,00 e distratte in favore del procuratore costituito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *