Piani di abbattimento fauna selvatica e verifica dei metodi ecologici (TAR Marche n. 172 del 26.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
I piani regionali di controllo della fauna selvatica che prevedono abbattimenti sono legittimi quando la scelta del metodo è stata oggetto di istruttoria con ISPRA e il piano subordina l’attuazione degli interventi alla previa verifica, da parte dell’amministrazione competente, dell’avvenuta attuazione dei metodi ecologici. Il principio di gradualità posto dall’art. 19 della legge n. 157/1992 non impone che l’inefficacia dei metodi ecologici sia accertata in modo esteso e preventivo su tutto il territorio, potendo la valutazione essere modulata in sede attuativa dagli enti delegati. La prova del sovrannumero può essere desunta da stime, dati sui danni e studi, senza necessità di una dimostrazione analitica rigorosa. La scelta dei metodi di prelievo, compreso l’intervento in tana, è legittima se raccoglie le indicazioni dell’ISPRA e prevede controlli e garanzie operative.
Il Fatto
Alcune associazioni di protezione ambientale e animalista impugnavano davanti al TAR Marche la deliberazione della Giunta regionale con cui erano stati approvati i piani di controllo dei corvidi e della volpe, unitamente ai pareri ISPRA presupposti. I ricorrenti deducevano la violazione dell’art. 19 della legge n. 157/1992 e dell’art. 25 della legge regionale Marche n. 7/1995, lamentando il mancato accertamento dell’inefficacia dei metodi ecologici, la carenza di prova dei danni e del sovrannumero, la crudeltà del metodo di controllo in tana e l’illegittimità costituzionale della norma regionale nella parte in cui include i cacciatori tra i soggetti abilitati.
Il Tribunale respingeva l’istanza cautelare con ordinanza n. 75 del 2021. All’esito dell’udienza pubblica la causa veniva trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di mancata notifica all’ISPRA, osservando che l’ente ha reso un parere endoprocedimentale, insuscettibile di ledere autonomamente le situazioni giuridiche dei ricorrenti. Nel merito il ricorso è in parte improcedibile e per il resto respinto.
Sul primo motivo il TAR rileva che il piano è stato adottato in stretta collaborazione con ISPRA, che ha formulato tre pareri sul Piano Volpe chiedendo integrazioni prima di giungere a parere positivo. La questione dei metodi ecologici risulta dunque trattata e valutata. Entrambi i piani demandano l’attuazione agli ATC e alle AFV dietro specifica autorizzazione, rilasciata previa verifica dell’attuazione dei metodi ecologici. L’impatto di tali metodi resta quindi modulabile in concreto, e gli abbattimenti non sono disposti direttamente dal piano impugnato.
Sul secondo e terzo motivo il Collegio esclude contraddittorietà nel riferire i danni alle specie cacciabili, trattandosi di prelievo programmato e limitato distinto dall’attività venatoria. Quanto al sovrannumero, il piano contiene stime e dati, e la relativa prova è definita diabolica, non indicando la norma regionale le modalità di dimostrazione. ISPRA ha valutato positivamente le misure di censimento e di monitoraggio in un’ottica di gestione adattiva.
Sul quarto motivo l’intervento in tana è stato oggetto di dialogo con ISPRA, che lo ha ritenuto accettabile con l’ausilio di cani addestrati e sotto il controllo della Polizia Provinciale, con possibilità di sospensione in caso di disturbo ad altre specie. Il metodo è quindi circondato da sufficienti garanzie.
Il quinto motivo è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, come dichiarato dalle stesse ricorrenti. Le spese sono compensate in ragione della complessità della materia.
Nota della Redazione
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