Cumulo ricorsi ottemperanza contro stessa amministrazione e condanna non generica (TAR Calabria n. 1934 del 21.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., il medesimo ricorrente può proporre un ricorso cumulativo per l’esecuzione di più titoli giudiziari, purché le pretese siano soggettivamente connesse, cioè rivolte contro la medesima amministrazione. La condanna che, nella parte motiva, individua il criterio di quantificazione del credito — richiamando la clausola contrattuale applicabile — non è riconducibile al modello della condanna generica ex art. 279 c.p.c., che postula la persistente controversia sulla quantità della prestazione. Grava sull’amministrazione l’onere di provare l’avvenuta esecuzione mediante pagamento delle somme dovute. In difetto, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di ottemperanza, assegna un termine e nomina il Commissario ad acta per l’ipotesi di inerzia.
Il Fatto
Il ricorrente e il difensore, quest’ultimo per le spettanze liquidate con distrazione, hanno adito il TAR Calabria per l’esecuzione del giudicato formatosi su tre decisioni: la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 1578/2020, che aveva condannato l’ente al pagamento del corrispettivo di una mensilità e al risarcimento del danno parametrato al compenso contrattuale, oltre spese; la sentenza n. 999/2022, che aveva rigettato l’opposizione a precetto proposta dall’ente; la sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro n. 153/2024, che aveva respinto l’appello dell’ente.
I titoli esecutivi risultano notificati nel luglio 2024. L’amministrazione intimata si è costituita eccependo l’inammissibilità del ricorso cumulativo, per la diversità dei titoli, e l’inammissibilità della pretesa derivante dalla prima sentenza, qualificata come condanna generica non quantificata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge entrambe le eccezioni. Sul primo punto richiama l’orientamento del Consiglio di Stato, sez. V, 7 novembre 2023 n. 9584, secondo cui, vertendosi in materia di diritti soggettivi, è consentito il cumulo di ricorsi in ottemperanza purché soggettivamente connessi, cioè proposti dal medesimo ricorrente nei confronti della medesima amministrazione. Il requisito ricorre nella specie.
Quanto alla seconda eccezione, il TAR esclude che la sentenza n. 1578/2020 contenga una condanna generica. L’art. 279 c.p.c. presuppone che resti controversa la quantità della prestazione; nel caso concreto, invece, la decisione indica nell’art. 9 del contratto inter partes il criterio per quantificare il risarcimento. Il Collegio richiama sul punto la sentenza n. 999/2022, che aveva già ricostruito il titolo e quantificato il dovuto in una misura annua lorda per il periodo considerato e in una somma mensile per la mensilità richiesta.
Accertata la passaggio in giudicato dei titoli, il Tribunale rileva che l’amministrazione non ha fornito prova, come era suo onere, dell’avvenuto pagamento. Sussistono pertanto i presupposti per l’accoglimento dell’azione ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a.
Il dispositivo dichiara l’obbligo dell’ente di eseguire il giudicato entro sessanta giorni dalla notificazione, al netto di quanto già corrisposto, e nomina Commissario ad acta il Prefetto di Catanzaro, con facoltà di delega, per l’ipotesi di inerzia, con compenso a carico dell’amministrazione inadempiente. Le spese del giudizio, liquidate e distratte in favore del procuratore costituito, seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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