Ottemperanza al giudicato e penalità di mora per la Carta del docente (TAR Sicilia n. 2766 del 12.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertato il passaggio in giudicato del titolo e la ritualità della notificazione, condanna l’amministrazione all’esecuzione del decisum quando questa non deduca l’avvenuto adempimento né altri fatti estintivi o modificativi delle ragioni di credito. La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. si applica anche alle decisioni di condanna aventi ad oggetto prestazioni di natura pecuniaria e può essere commisurata agli interessi legali sulle somme dovute. Essa non determina un effetto manifestamente iniquo quando l’inadempimento si è protratto senza giustificazione e i comportamenti imposti non presentano particolare complessità. La decorrenza della penalità è fissata dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e cessa con l’adempimento spontaneo, non oltre il termine assegnato all’amministrazione, dovendo poi attivarsi il commissario ad acta.

Il Fatto

I ricorrenti, docenti, hanno adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza della sentenza n. 400/2025 del Tribunale di Termini Imerese, resa in funzione di giudice del lavoro. Con quella pronuncia il giudice ordinario aveva accertato il diritto di ciascuno all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui alla legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici indicati, e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a erogare i corrispondenti importi mediante buoni elettronici di spesa, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994.

La sentenza era passata in giudicato ed era stata notificata all’amministrazione. Il Ministero si è costituito senza allegare l’avvenuto pagamento. I ricorrenti hanno chiesto anche la nomina di un commissario ad acta, la fissazione di una somma a titolo di astreinte e la condanna alle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che il ricorso è documentalmente fondato. La sentenza dispone una condanna pecuniaria, è passata in giudicato e sono state rispettate le formalità e i termini previsti dalla legge in punto di notificazione della pronuncia all’amministrazione debitrice. L’amministrazione, costituendosi, non ha obiettato di avere già corrisposto le somme né ha eccepito fatti modificativi o estintivi delle ragioni di credito.

Su queste premesse il TAR condanna il Ministero a rilasciare la Carta del docente e ad accreditarvi gli importi indicati nel titolo, con interessi legali o rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia nomina commissario ad acta il Responsabile pro tempore della competente Direzione generale, con facoltà di delega e oneri a carico del Ministero.

Il Collegio accoglie anche la domanda di penalità di mora. Richiama l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., come modificato dall’art. 1, comma 781, lett. a), della legge n. 208/2015, che estende la misura alle decisioni di condanna aventi ad oggetto prestazioni pecuniarie. Esclude che l’applicazione possa determinare un effetto manifestamente iniquo, poiché l’inadempimento si è protratto senza giustificazione, i comportamenti imposti non presentano particolare complessità e il Ministero non ha rappresentato altre ragioni ostative.

La penalità è determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla notificazione della sentenza di ottemperanza fino all’integrale pagamento e comunque non oltre il termine di sessanta giorni assegnato per l’adempimento spontaneo. Il Collegio ritiene che, decorso tale termine, l’intervento sostitutivo del commissario renderebbe iniqua l’ulteriore fruizione del rimedio propulsivo. Nel mandato del commissario rientra il pagamento della penalità maturata, con obbligo di relazione al Tribunale e deposito tramite la procedura PAT.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi € 550,00 per compensi, oltre accessori e rifusione del contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, avendo riguardo ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari, come richiamati dalla giurisprudenza amministrativa citata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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