Accesso difensivo agli atti tributari e obbligo di dichiarazione di inesistenza documentale (TAR Calabria n. 1782 del 29.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso difensivo ai sensi dell’art. 24, comma 7, l. n. 241/1990, il richiedente deve rappresentare un interesse concreto, immediato e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegato in modo diretto e univoco ai documenti richiesti, secondo il rigoroso vaglio sul nesso di strumentalità necessaria elaborato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 19, 20 e 21 del 2020. Non è sufficiente un generico riferimento a esigenze probatorie. La pubblica amministrazione detentrice e il giudice amministrativo non possono svolgere ex ante valutazioni sull’influenza o decisività del documento nel giudizio finale, salvo il caso di evidente e assoluta mancanza di collegamento. Qualora l’amministrazione eccepisca l’inesistenza dei documenti richiesti, essa deve dichiararla sotto la propria responsabilità in modo univoco e dettagliato, con l’indicazione delle concrete ragioni dell’impossibilità, non essendo ammesse spiegazioni alternative o integrazioni motivazionali in sede giudiziale.
Il Fatto
Con istanza del 21 novembre 2024, richiamati gli artt. 22, 24 e 25 l. n. 241/1990, parte ricorrente ha chiesto all’Agenzia delle Entrate di visionare ed estrarre copia di tutti gli accertamenti oggettivi relativi all’esistenza, congruità e coerenza delle prestazioni fatturate e contabilizzate nell’anno d’imposta 2016, nell’arco temporale di vent’anni e riportate in specifiche parcelle.
L’Agenzia ha respinto l’istanza rilevando che l’accesso documentale non consente di ricondurre nell’ambito applicativo dell’istituto documenti da costituire o non preesistenti alla richiesta. Il ricorrente ha impugnato il diniego chiedendo accertarsi il proprio diritto all’ostensione. L’Agenzia, costituitasi, ha eccepito l’ampiezza e l’indeterminatezza della richiesta, sia quanto all’oggetto e all’arco temporale, sia quanto all’interesse all’ostensione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama i principi dell’Adunanza Plenaria n. 19, 20 e 21 del 2020, come sintetizzati dalla Cons. Stato Sez. III n. 9588 del 2022, secondo cui l’accesso difensivo richiede la necessità o stretta indispensabilità del documento, un nesso di strumentalità con la situazione giuridica finale, la corrispondenza con una situazione tutelata e il collegamento diretto e univoco al documento. È esclusa la sufficienza di un generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive.
Nel caso concreto, il Collegio ritiene che l’istante abbia congruamente rappresentato l’interesse difensivo, immediato, concreto e attuale, astrattamente corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e strumentalmente collegata ai documenti richiesti. Il collegamento emerge già nell’istanza, sia rispetto all’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia, sia rispetto alla comunicazione di notizia di reato presentata alla Procura, entrambi fondati sulle valutazioni di attendibilità svolte sulle fatture in discorso.
Quanto alla specificità, la richiesta riferita a tutti gli accertamenti oggettivi relativi a esistenza, congruità e coerenza delle prestazioni, portati nelle fatture elencate, esplicita in modo chiaro il collegamento che consente di identificare i documenti richiesti. Il Collegio distingue il problema dell’eventuale inesistenza dei documenti, non potendo l’istanza di accesso essere strumentale alla formazione di atti che l’amministrazione non detenga.
Il Collegio non ignora che, in ragione del procedimento di accertamento analitico-induttivo disciplinato dagli artt. 39 e 40 d.P.R. n. 600/1973, potrebbero non esistere singoli atti istruttori ulteriori. Tuttavia l’inesistenza non è stata dichiarata in modo chiaro e inequivocabile dall’Agenzia, alla stregua dei requisiti richiesti dalla giurisprudenza, richiamandosi il precedente del TAR Catanzaro Sez. II n. 225 del 2024, secondo cui grava sulla P.A. l’obbligo di indicare sotto la propria responsabilità quali siano gli atti inesistenti, esplicitando in modo dettagliato le ragioni concrete dell’impossibilità, in sede amministrativa e con dichiarazioni univoche.
Il ricorso è pertanto accolto, con obbligo dell’Agenzia delle Entrate di ostendere la documentazione, fatta salva l’eventuale dichiarazione di inesistenza, parziale o totale, resa dal responsabile dell’Ufficio con spiegazione del motivo. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.