Ottemperanza del giudicato e penalità di mora per la Carta docente (TAR Toscana n. 1236 del 01.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertato che il titolo giudiziale formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro non è stato eseguito, ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato nel termine assegnato. Decorso inutilmente tale termine, il commissario ad acta nominato sin d’ora provvede in sostituzione dell’amministrazione inadempiente. Il ritardo nell’adempimento giustifica la condanna alla penalità di mora ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta e decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate tenendo conto del carattere seriale della controversia.

Il Fatto

Con sentenza del Tribunale di Pistoia, sezione lavoro, n. 102 del 19 marzo 2024, era stato accertato il diritto di alcuni docenti a ottenere il beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1 della legge n. 107/2015, per plurimi anni scolastici. Il Ministero dell’istruzione e del merito era stato condannato ad accreditare le relative somme, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, co. 36, della legge n. 724/1994.

Il titolo era passato in giudicato. Decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, co. 1, del decreto legge n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, i creditori hanno proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione alla penalità di mora. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che dagli atti di causa non risulta alcuna esecuzione del titolo giudiziale. L’inottemperanza dell’amministrazione debitrice è dunque accertata e il ricorso è fondato.

Il Tribunale ordina al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della sentenza, compiendo ogni adempimento necessario. L’ordine recepisce la struttura tipica del giudizio di ottemperanza, che sostituisce l’attività amministrativa rimasta inerte.

Per il caso di ulteriore inadempienza, il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata, presentata dopo il decorso inutile del termine assegnato all’amministrazione, a tutti gli adempimenti esecutivi e al pagamento delle somme ancora dovute.

Quanto alla richiesta di penalità di mora, il ritardo maturato nella corresponsione delle somme giustifica la condanna ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm. La penalità decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza ed è commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.

Le spese del giudizio, distratte in favore dei procuratori antistatari, seguono la soccombenza e sono liquidate in € 800,00, oltre oneri e accessori, tenuto conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa, in relazione ai numerosi analoghi precedenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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