Ottemperanza al giudicato e penalità di mora per la Carta docente (TAR Toscana n. 2042 del 15.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice del lavoro che riconosce al docente il beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento, il TAR, accertato che il titolo non risulta eseguito, ordina all’Amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato entro un termine perentorio e nomina, per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, il commissario ad acta. Il ritardo maturato dall’Amministrazione nella corresponsione delle somme dovute giustifica la condanna alla penalità di mora ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta e decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento. La trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti consegue alla rilevata inerzia dell’Amministrazione debitrice.
Il Fatto
Il Tribunale di Arezzo, sezione lavoro, con sentenza n. 134 del 12 marzo 2024, ha accertato il diritto di alcune docenti a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente e ha condannato il Ministero dell’istruzione e del merito al pagamento degli importi corrispondenti alle annualità in cui la corresponsione era stata omessa, oltre interessi.
La sentenza è passata in giudicato il 15.04.2024. Le ricorrenti, decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, co. 1, del decreto legge n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, hanno convenuto il Ministero davanti al TAR per ottenere l’ottemperanza del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempienza e la condanna alla penalità di mora. Il Ministero si è costituito solo in uno dei giudizi, senza deduzioni sul merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio riunisce i ricorsi, essendo con essi chiesta l’ottemperanza del medesimo titolo giudiziale. La questione giuridica centrale riguarda l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell’Amministrazione.
Il TAR rileva che non risulta dagli atti di causa che il titolo della cui ottemperanza si tratta sia stato eseguito. Su questa premessa ordina al Ministero di dare esecuzione al giudicato, provvedendo entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della sentenza ad ogni adempimento necessario.
Per il caso di ulteriore inadempienza, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata, dopo l’inutile decorso del termine assegnato all’Amministrazione.
Quanto alla penalità di mora, il Collegio ritiene che il ritardo maturato dal Ministero nella corresponsione delle somme dovute giustifichi la condanna ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm. La penalità decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e si commisura agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate tenendo conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Il Tribunale dispone infine la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti per la Toscana per le valutazioni di competenza.
Nota della Redazione
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