Avviamento al lavoro ex art. 16 l. 56/1987: giurisdizione del giudice ordinario (TAR Sicilia n. 3433 del 01.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le procedure di avviamento al lavoro degli iscritti nelle liste di collocamento, disciplinate dall’art. 16 della legge n. 56/1987, non hanno natura concorsuale e non implicano alcuna verifica comparativa delle capacità dei candidati, ma solo un mero accertamento del possesso dei requisiti per lo svolgimento delle mansioni. La previsione di una prova pratica o attitudinale non muta tale qualificazione, ove essa tenda esclusivamente ad accertare l’idoneità del lavoratore e non comporti valutazione comparativa. Ne consegue che le relative controversie, vertendo su posizioni di diritto soggettivo all’assunzione, sono devolute alla cognizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001, con esclusione della giurisdizione amministrativa.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato la comunicazione con cui il Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco gli ha comunicato il giudizio di non idoneità nell’ambito di una procedura di avviamento a selezione, indetta ai sensi dell’art. 16 della legge n. 56/1987, finalizzata al reclutamento di tre operatori del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco presso un Comando Provinciale. Con il medesimo ricorso ha impugnato il verbale della Commissione esaminatrice e l’allegato contenente il giudizio complessivo di non idoneità, chiedendo l’annullamento, l’ammissione con riserva e, in subordine, il risarcimento del danno.
La lex specialis prevedeva un’unica prova pratica di dattilografia/copiatura, valutata secondo il criterio dicotomico idoneo/non idoneo sulla base del numero di errori. Il ricorrente, nel corso della prova, ha omesso una riga di tredici parole; la Commissione ha qualificato ciascuna parola omessa come errore di battitura, superando il limite massimo consentito e determinando il giudizio di non idoneità. Il ricorrente ha dedotto la violazione della lex specialis e dei principi di tassatività delle cause di esclusione e del favor partecipationis, contestando che il disciplinare vigente sanzionasse l’omissione di parole o righe.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato in via pregiudiziale l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’Amministrazione resistente. Ha richiamato l’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001, che devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, incluse quelle concernenti l’assunzione, con riserva al giudice amministrativo delle sole procedure concorsuali.
Secondo il Tribunale, le procedure di avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento non hanno natura concorsuale, poiché non prevedono verifiche comparative delle capacità né valutazioni discrezionali idonee a configurare interessi legittimi. L’Amministrazione procede a un mero accertamento del possesso delle capacità necessarie per lo svolgimento delle mansioni, senza alcuna verifica comparativa tra i candidati.
Il Collegio ha ribadito che neppure la previsione di una prova pratica o attitudinale è idonea a radicare la giurisdizione amministrativa, dovendo tale verifica tendere esclusivamente ad accertare l’idoneità del lavoratore a svolgere le mansioni e non comportando valutazione comparativa. La controversia verte dunque su posizioni di diritto soggettivo all’assunzione.
Alla stregua del quadro normativo e dell’orientamento richiamato, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, spettando la cognizione al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. Il Collegio ha precisato che la causa potrà essere riassunta innanzi al giudice ordinario nel termine di cui all’art. 11, comma 2, c.p.a., con conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda. Le spese sono state compensate.
Nota della Redazione
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