Giudizio di ottemperanza alla sentenza del giudice del lavoro sulla Carta Docente (TAR Lombardia n. 2488 del 30.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto una sentenza di condanna al pagamento di somme, l’esecuzione dell’obbligo sorge solo dopo l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dal d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Quando il titolo sia passato in giudicato e ritualmente notificato, e l’amministrazione non abbia effettuato alcun pagamento, neppure parziale, né abbia contestato il credito nell’an e nel quantum, deve essere dichiarata l’inottemperanza. Al Ministero inadempiente va assegnato un termine per provvedere e, per il caso di ulteriore inerzia, il commissario ad acta può essere nominato sin d’ora. Le spese di lite seguono la soccombenza.
Il Fatto
Il giudice del lavoro aveva accolto la domanda di un docente, condannando il Ministero resistente a corrispondere il beneficio economico annuo della Carta Docente, pari a euro 500,00 per ciascun anno scolastico, per il periodo indicato in sentenza. Il titolo veniva notificato al Ministero a mezzo PEC, con decorrenza del termine dilatorio senza che seguisse alcun adempimento.
Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza, chiedendo l’ordine di pagamento dell’importo complessivo di euro 1.500,00, la nomina del commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento e la condanna alle spese. L’amministrazione si è costituita con memoria di stile, senza deduzioni sul punto.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha innanzitutto verificato i presupposti del giudizio di ottemperanza, richiamando l’art. 114 cod. proc. amm. Rispetto al titolo, passato in giudicato e regolarmente notificato, risultava decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, posto a tutela della finanza pubblica.
La documentazione in atti e le dichiarazioni della parte hanno palesato che l’amministrazione non aveva effettuato pagamenti neppure parziali. Il Ministero, costituitosi con atto meramente formale, non ha formulato alcuna deduzione né offerto indicazioni sull’andamento della procedura.
Da ciò il Tribunale ha tratto la conseguenza che il credito non è contestato nell’an e nel quantum. Il ricorso è stato pertanto accolto, con dichiarazione di inottemperanza del Ministero intimato.
Al Ministero resistente è stato assegnato il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti. Per il caso di inutile decorso, il Tribunale ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, il quale, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, darà corso al pagamento a carico e spese dell’amministrazione inadempiente, inviando poi una relazione sugli adempimenti realizzati.
Le spese di lite sono state poste a carico della parte soccombente e liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori della parte ricorrente dicharatisi antistatari. Il Tribunale ha infine disposto l’oscuramento delle generalità ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003.
Nota della Redazione
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