Ottemperanza al giudicato e penalità di mora anche per crediti pecuniari (TAR Calabria n. 1229 del 31.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è ammissibile anche quando l’ottemperanza concerne sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro. La misura va determinata negli interessi legali per ogni mese o frazione di mese di ritardo e si aggiunge, stante il suo carattere sanzionatorio, agli interessi legali dovuti ex lege o disposti nella medesima condanna. L’azione di ottemperanza presuppone l’avvenuta notifica del titolo e la presentazione della richiesta di pagamento ai sensi dell’art. 5-sexies legge n. 89/2001, con decorso dei sei mesi. L’amministrazione ha l’onere di provare l’esecuzione del giudicato. In caso di inerzia, il giudice nomina un Commissario ad acta e pone a carico dell’amministrazione le spese del giudizio, liquidate secondo i parametri del d.m. n. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare.
Il Fatto
Il ricorrente agisce innanzi al TAR Calabria per ottenere l’esecuzione di un decreto decisorio della Corte d’Appello di Catanzaro, con il quale era stata disposta la condanna al pagamento di una somma a titolo di danni non patrimoniali, oltre interessi legali, e delle spese processuali in distrazione. Il titolo era stato notificato all’Avvocatura Distrettuale dello Stato ed era divenuto definitivo, munito di formula esecutiva e notificato al Ministero della Giustizia.
Il ricorrente invoca l’accoglimento del ricorso ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm., la nomina di un Commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento e la condanna dell’amministrazione al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. Il Ministero intimato non si costituisce.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica in primo luogo la sussistenza dei presupposti dell’azione di ottemperanza. Il decreto azionato ha autorità di cosa giudicata, come attestato dalla certificazione in atti. Il ricorrente ha inviato all’amministrazione la richiesta di pagamento ai sensi dell’art. 5-sexies legge n. 89/2001 e dalla presentazione dell’istanza sono decorsi i sei mesi previsti. L’amministrazione, ritualmente notiziata, non ha fornito prova di aver dato esecuzione al provvedimento, onere che su di essa incombeva.
Accertato l’inadempimento, il Tribunale affronta la questione centrale: l’ammissibilità della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. Il Collegio richiama dapprima Cons. Stato, Ad. Plen., 25 giugno 2014 n. 15 e, di seguito, la novella introdotta dal comma 781 dell’art. 1 legge n. 208/2015. Da tale percorso argomentativo ricava che l’istituto è ammissibile anche nelle ipotesi in cui l’ottemperanza riguardi sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro, come quella in esame.
Non ricorrendo iniquità o altre cause ostative, la misura è riconosciuta e determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese. Il Collegio precisa che essa si aggiunge agli interessi legali dovuti ex lege o disposti nella medesima condanna, in ragione del carattere sanzionatorio dell’istituto, e va corrisposta dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza, sino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del Commissario ad acta.
Il Tribunale ordina quindi all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine di 60 giorni e nomina sin d’ora, in caso di inerzia, un Commissario ad acta individuato dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, che provvederà nel termine di 90 giorni dall’istanza di parte, senza compensi ai sensi del comma 8 dell’art. 5-sexies legge n. 89/2001.
Quanto alle spese, il Collegio le liquida d’ufficio secondo i parametri del d.m. n. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, fattispecie ritenuta più affine, richiamando Cons. Stato, Sez. III, 25 marzo 2016 n. 1247. La loro corresponsione è affidata, in caso di inerzia, al medesimo Commissario ad acta, in applicazione del principio di pienezza e concentrazione delle tutele e di economia processuale.
Nota della Redazione
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