Esonero contributo di costruzione: non basta l’interesse generale se il privato persegue lucro (TAR Lombardia n. 2860 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’esonero dal contributo di costruzione per le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti, ai sensi dell’art. 17, comma 3, lett. c), prima parte, d.P.R. n. 380/2001, richiede la sussistenza congiunta di un requisito oggettivo (opera pubblica o di interesse generale) e di un requisito soggettivo (realizzazione da parte di un ente pubblico o di un soggetto privato che agisca quale organo indiretto dell’amministrazione, in virtù di un vincolo giuridico quale la concessione o la delega). La finalità lucrativa del privato e l’assenza di un rapporto giuridico con l’ente territoriale escludono l’esenzione, ancorché l’attività svolta abbia rilevanza pubblicistica. Per le opere di urbanizzazione eseguite da privati, il beneficio richiede che l’opera sia espressamente prevista e qualificata dallo strumento urbanistico, non essendo sufficiente la mera compatibilità urbanistica dell’intervento.
Il Fatto
Una società privata, proprietaria e gestore di una scuola primaria e secondaria parificata, aveva acquistato un complesso industriale dismesso all’esito di una procedura di concordato preventivo. Presentata una S.C.I.A. alternativa al permesso di costruire per la ristrutturazione con cambio di destinazione d’uso da industriale a scolastico, il Comune aveva quantificato il contributo di costruzione in euro 61.043,92, invitando la società al pagamento.
La società impugnava la richiesta, sostenendo che l’intervento dovesse beneficiare dell’esonero previsto dall’art. 17, comma 3, lett. c), d.P.R. n. 380/2001, sia perché volto alla realizzazione di un’opera di interesse generale, sia perché l’istituto scolastico integrerebbe un’opera di urbanizzazione secondaria realizzata in attuazione dello strumento urbanistico.
La Motivazione della Corte
Il TAR premette che la controversia sul contributo di costruzione è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e che, trattandosi di una prestazione patrimoniale imposta, le ipotesi di esenzione sono tassative e di stretta interpretazione, non potendo il giudice individuare esenzioni diverse da quelle previste dal legislatore.
Quanto alla prima fattispecie, la norma richiede sia il requisito oggettivo (opera pubblica o di interesse generale) sia quello soggettivo (realizzazione da parte di un ente istituzionalmente competente). Il Collegio osserva come l’esenzione per opere realizzate da privati sia ammessa solo quando il privato operi quale organo indiretto dell’amministrazione, sulla base di un vincolo giuridico formale che imputi l’opera all’ente, come nella concessione o nella delega.
Nel caso di specie, difetta il requisito soggettivo: la scuola è stata realizzata da un soggetto privato per l’esercizio della propria attività imprenditoriale a scopo di lucro, senza alcun previo rapporto con l’amministrazione comunale. Secondo la giurisprudenza richiamata, lo scopo lucrativo impedisce di considerare il privato alla stregua di una longa manus dell’ente pubblico e l’esenzione risulterebbe una ingiustificata agevolazione, eliminando un costo di produzione a favore di chi svolge attività di impresa.
Quanto alla seconda fattispecie (opere di urbanizzazione eseguite da privati), il TAR esclude l’applicabilità dell’esenzione: la società ha allegato solo la compatibilità urbanistica dell’intervento, mentre è necessario che l’opera sia espressamente prevista e qualificata dallo strumento urbanistico, al punto che, se non realizzata dal privato, dovrebbe essere costruita dalla pubblica amministrazione.
Il ricorso è pertanto respinto, con condanna alle spese.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.