Interdittiva antimafia fondata su rapporti di parentela e continuità familiare dell’impresa (TAR Calabria n. 1231 del 31.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’informativa antimafia interdittiva non richiede la prova dell’intervenuta infiltrazione mafiosa, ma solo la sussistenza di elementi sintomatici e indiziari, anche atipici, dai quali inferire il pericolo di condizionamento dell’impresa secondo il criterio del più probabile che non. Il Prefetto valuta tali elementi in visione sistemica e non atomistica, in un catalogo aperto di indici.Costituiscono indici rilevanti i rapporti di parentela, ove assumano intensità tale da far ritenere una conduzione familiare dell’impresa, i rapporti di frequentazione e i legami commerciali con soggetti controindicati. La morte dei soggetti mafiosi di riferimento non priva di attualità il rischio, se la valutazione complessiva evidenzia la continuità del controllo familiare sul settore economico. La censura sulla marginalità dei rapporti commerciali con ditte controindicate è superata considerando numero e complesso dei rapporti stessi, non parcellizzati.
Il Fatto
La Prefettura di Cosenza emetteva un’informativa antimafia interdittiva nei confronti di una società attiva nel commercio di prodotti di largo consumo, il cui capitale era detenuto in prevalenza dal Comune proprietario della struttura gestionale e in minoranza da un socio legato da vincoli di parentela a esponenti di una cosca di ‘ndrangheta. L’Autorità riteneva sussistere un serio pericolo di infiltrazione e di condizionamento delle scelte della compagine.
La società impugnava il provvedimento davanti al TAR Calabria, deducendo eccesso di potere, difetto di istruttoria e violazione degli artt. 84, 91, 92 e 94 del d.lgs. n. 159/2011. La ricorrente sosteneva l’assenza di attualità del pericolo, valorizzando la morte dei soggetti mafiosi di riferimento, la marginalità dei rapporti commerciali con ditte controindicate e la prevalenza dei rapporti con il circuito sano. Chiedeva l’annullamento dell’atto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama l’assetto giurisprudenziale in tema di misure di prevenzione antimafia, ribadendo che non è necessaria una dimostrazione probatoria analoga a quella dell’appartenenza mafiosa. Secondo il consolidato orientamento del Cons. Stato, Sez. III, n. 4168 del 2020 e n. 4091 del 2020, l’interdittiva può fondarsi su fatti e vicende di valore sintomatico e indiziario, con indagini che possono risalire anche ad eventi verificatisi a distanza di tempo. La regola probatoria del più probabile che non implica una minore forza dimostrativa dell’inferenza, ma richiede sempre un’argomentazione metodologicamente rigorosa.
Il Tribunale valorizza la funzione di “frontiera avanzata” dell’informazione antimafia e la necessità di ammettere l’uso di strumenti e risultanze anche atipici, poiché atipica è la capacità delle mafie di perseguire i propri fini. Il campo valutativo del potere prefettizio si arresta solo davanti a un fatto inesistente o obiettivamente non sintomatico, secondo il richiamo a Cons. St., Sez. III, n. 758 del 2019. Il Collegio declina poi il catalogo aperto degli indici di infiltrazione, dalla sentenza n. 1743 del 3 maggio 2016 della Sezione, comprendendovi rapporti di parentela, frequentazioni, anomalie della struttura e della gestione d’impresa.
Quanto al contagio tra imprese, il Collegio richiama la propria precedente n. 1127 del 7.6.2019: non opera alcun automatismo, ma è necessaria una plausibile condivisione di finalità illecite desumibile dalla stabilità, persistenza e intensità dei legami commerciali.
Applicando tali coordinate, il TAR rigetta le censure. Il collegamento tra la ricorrente e altra società interdetta, di cui la moglie del socio era comproprietaria, non deriva da un mero rapporto di coniugio, ma da una pluralità di indici di parentela e di rapporti commerciali con soggetti controindicati. Assume rilievo l’interdittiva già adottata nei confronti dello stesso socio, consolidatasi con le sentenze di questa Sezione e del Consiglio di Stato. La morte dei soggetti mafiosi di riferimento non priva di attualità il rischio, poiché il ricorrente non fornisce alcun elemento idoneo a dimostrare la recisione dell’assetto critico. La dedotta marginalità dei rapporti commerciali, infine, non tiene conto della loro numerosità e va valutata nel complesso e non in termini parcellizzati. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese liquidate in euro 4.000,00.
Nota della Redazione
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