Cessazione della materia del contendere in ottemperanza per Carta docente erogata dopo il giudicato (TAR Lombardia n. 2295/2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’ambito del giudizio di ottemperanza avverso l’inerzia dell’Amministrazione nella esecuzione di un giudicato, l’intervenuta erogazione, in corso di causa, della utilità riconosciuta dalla sentenza passata in giudicato determina la cessazione della materia del contendere, non essendo più configurabile l’interesse alla definizione del giudizio in assenza di una lesione attuale. La declaratoria di cessazione consegue alla piena soddisfazione della pretesa azionata, senza che rilevi la circostanza che l’adempimento sia avvenuto successivamente alla proposizione del ricorso. In tale evenienza, la soccombenza virtuale dell’Amministrazione, che ha reso necessario il ricorso per ottenere quanto già riconosciutole, giustifica la condanna della stessa alla rifusione delle spese di lite e del contributo unificato in favore della parte ricorrente.
Il Fatto
Un docente, dopo aver ottenuto dal Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della Carta elettronica per gli anni scolastici 2019/2020 e 2022/2023, vedeva passare in giudicato la relativa sentenza. Nonostante la notifica del titolo esecutivo e il decorso del termine per l’adempimento spontaneo, l’Amministrazione non provvedeva a erogare il beneficio. Il docente proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo la condanna dell’Amministrazione e la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha preliminarmente rilevato che, con memoria depositata poco prima della camera di consiglio, la difesa del ricorrente aveva segnalato l’avvenuta erogazione della somma e della Carta docente da parte del Ministero. Il Collegio ha quindi verificato che l’adempimento dell’Amministrazione, intervenuto in corso di giudizio, aveva integralmente soddisfatto la pretesa azionata in sede di ottemperanza. In particolare, il giudice ha escluso che la domanda dovesse essere dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, qualificando invece l’ipotesi come cessazione della materia del contendere, in quanto l’esecuzione del giudicato aveva fatto venir meno l’oggetto stesso della controversia.
La sentenza precisa che la cessazione della materia del contendere non postula una pronuncia nel merito, ma si limita a prendere atto che la situazione giuridica dedotta in giudizio ha trovato piena soddisfazione. Sul piano delle spese, il Collegio ha valorizzato il principio della soccombenza virtuale: avendo il Ministero dato esecuzione alla sentenza solo dopo la proposizione del ricorso per l’ottemperanza, il ricorrente era stato costretto ad agire in giudizio per vedere riconosciuto un diritto già acclarato. Tale circostanza ha giustificato l’integrale condanna dell’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre oneri e spese generali, nonché alla rifusione del contributo unificato, con attribuzione diretta ai difensori dichiaratisi antistatari.
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