Ottemperanza al giudicato e penalità di mora esclusa per iniquità (TAR Calabria n. 2032 del 01.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare integrale esecuzione alla pretesa creditoria accertata, detratto quanto già corrisposto, e assegna un termine per l’adempimento con nomina del Commissario ad acta in caso di inerzia. L’amministrazione ha l’onere di provare l’avvenuta esecuzione e la sua inerzia non può essere colmata da una difesa tardiva. La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. ha natura sanzionatoria e può essere negata quando risulti iniqua, segnatamente quando siano già dovuti gli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002. Restano a carico dell’amministrazione inadempiente le spese funzionali alla soddisfazione del credito, tra cui la tassa di registrazione del decreto ingiuntivo, e le spese del giudizio di ottemperanza.
Il Fatto
Con decreto ingiuntivo n. 548 del 31 luglio 2020 il Tribunale di Crotone ha condannato l’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone al pagamento, in favore di una società ospedaliera, della somma di euro 294.287,25, oltre interessi ai sensi del d.lgs. n. 231/2002, e delle spese del procedimento monitorio. Il decreto non è stato opposto ed è divenuto definitivamente esecutivo.
Dopo la notificazione del titolo munito di formula esecutiva e alcuni pagamenti parziali, la società ha adito il TAR Calabria per l’esecuzione del giudicato, chiedendo il pagamento della somma residua, degli accessori e della tassa di registrazione, oltre alla condanna dell’amministrazione al pagamento della penalità di mora per il successivo ritardo. L’amministrazione non si è costituita, neppure dopo il rinnovo della notificazione disposto con ordinanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’accertamento del titolo: il decreto ingiuntivo è passato in giudicato e costituisce fonte di un obbligo di adempimento integrale in capo all’amministrazione debitrice. Su questa base il ricorso per ottemperanza è fondato, ricorrendo i presupposti degli artt. 112 ss. c.p.a.
Assume rilievo centrale la distribuzione dell’onere probatorio. L’amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di avere dato integrale esecuzione al provvedimento giurisdizionale. La mancata costituzione e l’assenza di qualsiasi dimostrazione del pagamento residuo confermano quindi l’inerzia e giustificano l’accoglimento della domanda nei limiti delle somme ancora dovute, detratto quanto già corrisposto.
Il Tribunale affronta poi la domanda di condanna alla penalità di mora. Richiamando il proprio consolidato orientamento, richiamato da ultimo nella sentenza della Sezione Seconda n. 4 del 7 gennaio 2025, il Collegio esclude l’applicazione dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendo la misura iniqua alla luce del fatto che sono già dovuti gli interessi di mora calcolati secondo il d.lgs. n. 231/2002. La funzione sanzionatoria e compulsoria della penalità cede dunque quando la tutela del creditore sia già assicurata dagli interessi legali moratori.
Sul piano delle voci accessorie, la Corte ritiene invece dovuta la tassa di registrazione del decreto ingiuntivo, qualificandola come spesa funzionale alla soddisfazione del credito e quindi ricompresa nell’obbligo di integrale esecuzione. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono poste a carico dell’amministrazione inadempiente.
Il dispositivo dichiara pertanto l’obbligo dell’amministrazione di provvedere entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza, comprensivo di interessi e tassa di registrazione. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia nomina Commissario ad acta, con facoltà di delega e con compenso a carico dell’amministrazione inadempiente, e accoglie nel resto respingendo la domanda ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Nota della Redazione
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