Indennità di bilinguismo parametrata al titolo di studio richiesto per la funzione (TAR Trentino-Alto Adige n. 138 del 27.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pubblico impiego in provincia di Bolzano, l’indennità di bilinguismo va parametrata al grado dell’attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca corrispondente al titolo di studio richiesto per l’accesso alla funzione, secondo il principio di corrispondenza sancito dall’art. 4 del d.P.R. n. 752/1976. Qualora l’attestato posseduto sia di livello superiore a quello richiesto, l’indennità è determinata con riferimento al grado corrispondente al titolo di studi d’accesso e non a quello posseduto. L’indennità ha natura dinamica: varia in ragione della modifica dei requisiti d’accesso e dell’eventuale acquisizione di attestati superiori nel corso della carriera. Tale conclusione discende dal principio di tutela delle minoranze linguistiche e dal principio costituzionale di uguaglianza, che non tollera disparità di trattamento tra dipendenti che svolgono la medesima funzione con identica conoscenza linguistica.
Il Fatto
Il ricorrente, appartenente al ruolo degli agenti della Polizia di Stato in servizio in provincia di Bolzano e in possesso del cd. patentino linguistico “A”, agisce dinanzi al T.R.G.A. per l’accertamento del diritto a percepire l’indennità di bilinguismo parametrata al livello B2 del QCER (ex patentino “B”), pari a € 189,94 mensili, in luogo di quella corrispondente al livello B1 (ex patentino “C”), pari a € 151,97, effettivamente percepita.
La pretesa si fonda sull’art. 1, comma 1, lett. e), n. 1), del d.lgs. n. 95/2017, che ha innalzato il titolo di studio richiesto per l’accesso al ruolo di agente di Polizia. Il ricorrente chiede altresì la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle differenze mensili, oltre accessori, dalla data di entrata in vigore della novella. L’Amministrazione si costituisce eccependo la prescrizione quinquennale, in subordine decennale, delle pretese economiche.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla modifica apportata all’art. 6, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 335/1982 a opera dell’art. 1, lett. e), n. 1), del d.lgs. n. 95/2017, in vigore dal 7.7.2017, che ha elevato il titolo di studio per la nomina ad agente al diploma d’istruzione secondaria di secondo grado. A tale titolo corrisponde, secondo la disciplina sul bilinguismo, il livello B2 del QCER, ex patentino “B”.
Richiamandosi ai propri precedenti (in particolare la sentenza n. 56/2024 e le sentenze n. 269/2019 e n. 325/2021, passate in giudicato), il T.R.G.A. ricostruisce il quadro normativo. L’art. 1 del d.P.R. n. 752/1976 prescrive la conoscenza delle lingue italiana e tedesca adeguata alle esigenze del buon andamento del servizio. L’art. 4 collega gli attestati ai titoli di studio e ai livelli del QCER, mentre il comma 6 conferma il principio di corrispondenza in tema di passaggio a funzioni superiori.
Il Collegio precisa che, nei casi di discrasia tra titolo richiesto e attestato posseduto, l’indennità corrisponde all’attestato inferiore se questo è inferiore al titolo; nel caso inverso, come quello in esame, l’indennità va determinata tenendo conto del grado dell’attestato corrispondente al titolo di studi d’accesso. La natura incentivante dell’indennità ne rivela l’impronta dinamica, slegata dai requisiti esistenti al momento dell’accesso.
Il fondamento è individuato nel principio costituzionale di uguaglianza: non è tollerabile che due dipendenti con identica funzione e identica conoscenza linguistica siano remunerati diversamente per la sola circostanza accidentale di aver avuto accesso in momenti caratterizzati da requisiti differenti (sentenza n. 269/2022).
Ne consegue che al ricorrente, in possesso dell’attestato superiore ex “A”, spetta l’indennità parametrata al livello B2 a partire dal 7.7.2017. Quanto alla decorrenza economica, in accoglimento dell’eccezione di prescrizione, la pretesa è circoscritta al quinquennio antecedente all’intimazione con efficacia interruttiva, sempre che nel periodo il ricorrente abbia effettivamente svolto servizio in Alto Adige. Spettano gli accessori ex art. 429 c.p.c. secondo le modalità dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994. Il ricorso è pertanto accolto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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