Ottemperanza del giudicato sul permesso di soggiorno e competenza della Prefettura (TAR Campania n. 1298 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza del giudicato amministrativo, l’obbligo di riesame imposto dalla sentenza che abbia annullato la revoca del nulla osta all’assunzione di un lavoratore straniero grava indeclinabilmente sull’Amministrazione procedente che ha emesso il provvedimento caducato e ha gestito la relativa quota di flussi migratori. È nulla, per violazione del giudicato, la nota con cui tale Amministrazione dichiari la propria incompetenza e trasmetta gli atti all’Ufficio della nuova residenza del ricorrente: la competenza non si radica sul mutamento di residenza, ma resta ancorata alla sede del procedimento originario. Il giudice dell’ottemperanza ordina pertanto all’Amministrazione competente di provvedere entro il termine assegnato, nominando commissario ad acta il dirigente ministeriale in caso di inerzia e applicando la penalità di mora.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, otteneva dalla Prefettura di Napoli il nulla osta per motivi di lavoro subordinato e faceva ingresso nel territorio nazionale. L’Amministrazione restava poi inerte, senza convocare le parti per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, nonostante l’istanza di sollecito. Nel frattempo il lavoratore reperiva una nuova occupazione. La Prefettura avviava quindi il procedimento di revoca del nulla osta e adottava il provvedimento sfavorevole, annullato da questo TAR con sentenza n. 5339 del 15 luglio 2025, che imponeva di valutare il rilascio di un titolo di soggiorno con altro datore ovvero per attesa occupazione.
A fronte del sollecito del ricorrente, la Prefettura di Napoli comunicava di aver trasmesso gli atti alla Prefettura di Roma, ritenuta competente perché ivi egli risiede. Insorgeva allora il ricorrente avanti al TAR, deducendo la nullità della nota per violazione del giudicato e chiedendo l’ottemperanza alla precedente decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accerta la mancata esecuzione della pronuncia e la conseguente nullità dell’atto impugnato. I dictami della sentenza passata in giudicato imponevano all’Amministrazione resistente di valutare la possibilità di rilasciare un titolo di soggiorno con un diverso datore di lavoro, ovvero per attesa occupazione, tenendo conto delle sopravvenienze della situazione personale e lavorativa del ricorrente.
L’ordine giudiziale è chiaro e inequivocabile. Esso riguarda la fattispecie procedimentale iniziata con il rilascio del nulla osta e proseguita con la revoca poi annullata: un procedimento incardinato presso la Prefettura di Napoli, che ha gestito la relativa quota di flussi migratori ad essa attribuita. La competenza resta pertanto ancorata a quella sede, senza che il mutamento di residenza del ricorrente possa spostarla.
Ne discende che la riedizione del potere, sulla base della sopravvenuta situazione lavorativa favorevolmente scrutinata nella sentenza rimasta ineseguita, spetta indeclinabilmente alla Prefettura di Napoli. Trasmettere gli atti all’Ufficio di altra città equivale a eludere il comando del giudice e a sottrarre l’interessato al risultato utile del giudizio.
Il Collegio assegna all’Amministrazione un termine di sessanta giorni per la convocazione del ricorrente, finalizzata alla sottoscrizione del contratto di soggiorno con il nuovo datore ovvero al rilascio del titolo per attesa occupazione. Per l’ipotesi di inerzia nomina sin d’ora quale commissario ad acta il Responsabile della Direzione centrale per le politiche migratorie del Ministero dell’Interno, con facoltà di delega, incaricato di provvedere entro i successivi sessanta giorni.
Accolta anche la domanda di penalità di mora, fissata in euro cento per ogni settimana o frazione di settimana di ulteriore ritardo. Le spese di lite sono compensate in ragione della peculiare scansione temporale della vicenda, mentre il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato, con liquidazione del compenso al difensore secondo i criteri del D.M. n. 55/2014 e la riduzione del 50% prescritta dall’art. 130 del d.P.R. n. 115/2002.
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Nota della Redazione
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