Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse dopo il pagamento del payback ridotto (TAR Lazio n. 6524 del 10.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione della parte ricorrente di aver versato l’importo ridotto del payback sui dispositivi medici, ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 95/2025, determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso avverso i provvedimenti regionali di ripiano. La cessazione della materia del contendere, ai sensi della medesima disposizione, può invece essere pronunciata solo all’esito della comunicazione al giudice amministrativo dei provvedimenti regionali di accertamento dell’avvenuto versamento, da parte della Regione. In difetto di tale comunicazione, il ricorso è dichiarato improcedibile, con possibilità di compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato dinanzi al TAR Lazio il decreto con cui la Regione Siciliana aveva individuato gli oneri di ripiano della spesa per gli anni 2015-2018, nonché gli atti ministeriali presupposti e le deliberazioni delle Aziende sanitarie di certificazione del fatturato. Con il ricorso, la società ha chiesto l’annullamento degli atti, sollevando altresì eccezioni di legittimità costituzionale e questione pregiudiziale europea.
In pendenza del giudizio, è intervenuto l’art. 7 del D.L. n. 95/2025, che ha previsto una riduzione dell’importo dovuto a titolo di ripiano, condizionando la definizione delle controversie al versamento della quota ridotta. Con memoria depositata il 4 marzo 2026, la società ricorrente ha dichiarato di aver versato tale importo, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la disciplina introdotta dall’art. 7 del D.L. n. 95/2025 prevede un meccanismo procedimentale preciso: decorso il termine di trenta giorni, le Regioni accertano l’avvenuto versamento dell’importo ridotto con propri provvedimenti e li comunicano alla segreteria del TAR Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere.
Nel caso in esame, la Regione Siciliana non ha comunicato al Tribunale alcun provvedimento di accertamento del pagamento. Il Collegio ha quindi escluso la possibilità di pronunciare la cessazione della materia del contendere, in mancanza del presupposto procedimentale previsto dalla legge.
Tuttavia, la dichiarazione della società ricorrente di aver provveduto al versamento dell’importo ridotto è stata valutata come espressione di una sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio. L’accoglimento del ricorso, infatti, non avrebbe più alcuna utilità concreta per la parte, che ha già adempiuto all’obbligazione secondo il regime favorevole introdotto dal legislatore.
Il Tribunale ha pertanto dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare le censure di merito e le questioni di legittimità costituzionale sollevate. Le spese di lite sono state compensate, in ragione della peculiarità della vicenda e dell’intervento normativo sopravvenuto.
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Nota della Redazione
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