Ottemperanza al giudicato Pinto: non serve la notifica del titolo esecutivo (TAR Calabria n. 1363 del 26.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto i decreti della Corte d’appello emessi ai sensi dell’art. 3 legge n. 89/2001, non sono più richiesti la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. È sufficiente che il creditore abbia presentato la richiesta di pagamento di cui all’art. 5-sexies legge n. 89/2001 e che siano decorsi sei mesi senza che l’amministrazione abbia dato prova dell’esecuzione. L’onere di dimostrare l’adempimento grava indeed sulla pubblica amministrazione, secondo il principio generale in materia di esecuzione. Sussistono pertanto i presupposti per l’accoglimento dell’azione ex artt. 112 ss. cod. proc. amm., con nomina del commissario ad acta in caso di persistente inottemperanza.

Il Fatto

Il ricorrente ha agito davanti al TAR Calabria per ottenere l’esecuzione del decreto con cui la Corte d’appello di Catanzaro, in sede di equa riparazione, aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di una somma in suo favore, oltre interessi legali e rimborso delle spese della procedura.

Il Ministero, ritualmente notificato, non si è costituito. Nel corso del giudizio il Collegio ha assegnato termini per integrazioni documentali e, con ordinanza, ha rilevato d’ufficio la mancata regolarizzazione dei profili già segnalati in camera di consiglio, disponendo il deposito dell’attestazione del passaggio in giudicato del titolo. L’interessato ha provveduto al deposito, dimostrando la definitività del decreto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione del titolo: il decreto della Corte d’appello ha autorità di cosa giudicata, come attestato dalla documentazione depositata, ed è stato ritualmente notificato all’amministrazione. Da qui la verifica dei presupposti dell’ottemperanza.

Il passaggio centrale riguarda il rapporto tra ottemperanza e precetto dell’art. 14 d.l. n. 669/1996. Il TAR, rivedendo la propria precedente giurisprudenza, ritiene che per i decreti emessi ex legge n. 89/2001 non siano più dovuti né la notificazione del titolo esecutivo né il decorso del relativo termine dilatorio, richiamando il precedente del Consiglio di Stato n. 1423/2021. La specialità della procedura di equa riparazione giustifica dunque una deroga al regime ordinario dell’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.

Quanto all’inerzia, il TAR rileva che il creditore ha inviato la richiesta di pagamento ai sensi dell’art. 5-sexies legge n. 89/2001 e che da essa sono decorsi sei mesi. L’amministrazione non ha fornito la prova, a lei incombente secondo il principio espresso da Cass. SS.UU. n. 13533/2001, di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale. Ne consegue la sussistenza di tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm..

Il Collegio ordina quindi all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per il caso di persistente inottemperanza nomina sin d’ora quale commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, che provvederà entro novanta giorni dall’istanza di parte, senza compensi ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001.

Sulle spese, il TAR le pone a carico dell’amministrazione resistente, liquidandole d’ufficio secondo i parametri del D.M. n. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, fattispecie ritenuta maggiormente affine e non espressamente disciplinata, richiamando Consiglio di Stato n. 1247/2016. Il Collegio estende l’operatività del commissario anche al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza in caso di mancata refusione, applicando il principio di pienezza e concentrazione delle tutele e quello di economia processuale, per evitare un secondo giudizio esecutivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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