Accesso agli atti e inoppugnabilità dei riscontri espressi dell’amministrazione (TAR Calabria n. 1364 del 26.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel campo del pubblico impiego, anche privatizzato, il dipendente è sempre portatore di un interesse qualificato alla conoscenza degli atti e dei documenti che riguardano la propria posizione lavorativa, che esulano dal diritto alla riservatezza e sono accessibili ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241 del 1990. L’accesso difensivo va garantito quando è strumentale a qualunque forma di tutela, giudiziale o stragiudiziale, e l’interesse ostensivo si valuta in astratto, senza apprezzamenti sulla fondatezza della domanda che si intende proporre. Tuttavia, i riscontri espressi con cui l’amministrazione abbia già riscontrato le istanze del dipendente si cristallizzano e divengono inoppugnabili se non tempestivamente impugnati nei termini decadenziali. La nuova istanza che riproponga quegli stessi atti costituisce tentativo surrettizio e la relativa impugnazione è infondata.
Il Fatto
Il ricorrente, Assistente Capo Coordinatore presso il Nuovo Complesso Penitenziario di Vibo Valentia, subiva un’aggressione da parte di un detenuto durante il servizio e chiedeva il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio con contestuale equo indennizzo. A tal fine presentava una prima istanza di accesso agli atti della propria posizione lavorativa.
L’amministrazione riscontrava con due note espresse: la prima contestava i fatti e negava l’accesso, precisando che il certificato medico richiesto era stato annullato e mai protocollato; la seconda forniva le credenziali per l’accesso all’area riservata del dominio “Giustizia”. Il ricorrente, dedotta l’impossibilità di consultare gli atti con quelle credenziali, presentava una nuova istanza di accesso, poi negata con la nota impugnata. Chiedeva quindi l’annullamento del diniego e la condanna dell’amministrazione all’esibizione integrale della documentazione.
La Motivazione della Corte
Il collegio muove dal riconoscimento dell’orientamento del giudice di appello secondo cui l’accesso va garantito quando è strumentale e funzionale a qualunque forma di tutela, anche prima e indipendentemente dall’esercizio di un’azione giudiziale. Richiama i presupposti legittimanti: un interesse giuridicamente rilevante, diretto, concreto e attuale, e il rapporto di strumentalità con la documentazione richiesta, precisando che l’interesse si valuta in astratto.
Sul piano sostanziale il Tribunale ritiene che il dipendente pubblico sia sempre portatore di un interesse qualificato alla conoscenza degli atti della propria posizione lavorativa, garantito dall’art. 22 della legge n. 241 del 1990 anche nel rapporto di pubblico impiego privatizzato. Richiama in proposito Cons. St., Ad. Plen., n. 4 del 2021.
La decisione si sposta poi sulla fattispecie concreta. L’istanza da ultimo presentata si inserisce in una vicenda di contraddittorio in cui l’amministrazione non è mai rimasta silente, avendo sempre riscontrato le sollecitazioni con atti espressi. Il primo riscontro negava l’accesso e non veniva impugnato; il secondo forniva le credenziali e parimenti non veniva impugnato. Da qui la conseguenza che il ricorrente non intendesse pretendere determinate modalità di ostensione, segnatamente la sola forma cartacea.
Il collegio ritiene dimostrato per tabulas che la nuova istanza costituisca il surrettizio tentativo di riproporre una richiesta già riscontrata e che tali riscontri si siano cristallizzati, divenendo inoppugnabili per mancata impugnazione nei termini decadenziali. Rileva inoltre il lasso temporale di oltre un anno tra la nota di riscontro e la nuova istanza, a fronte di un contegno collaborativo e tempestivo dell’amministrazione.
Il ricorso è quindi respinto, con condanna del ricorrente alla refusione delle spese di lite liquidate in complessivi € 2.000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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