Cessazione della materia del contendere e assorbimento del danno da ritardo (TAR Lombardia n. 2470 del 26.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di un’istanza di assegnazione temporanea ex art. 42-bis del D. Lgs. n. 151 del 2001, la sopravvenienza del provvedimento che riconosce al dipendente l’intero periodo triennale di assegnazione richiesto integra pienamente la posizione giuridica dell’istante e determina la cessazione della materia del contendere sul ricorso per silenzio-inadempimento. Conseguentemente, la domanda di risarcimento del danno da ritardo ex art. 2-bis della legge n. 241 del 1990 resta assorbita, perché la determinazione tardiva ha reintegrato il ricorrente nel bene della vita preteso, senza residui pregiudizi da accertare. Il giudice amministrativo, preso atto della satisfazione sostanziale dell’interesse, dichiara l’improcedibilità del ricorso e regola le spese a carico dell’Amministrazione rimasta inerte.
Il Fatto
Il ricorrente, vigile del fuoco con qualifica di autista in servizio presso un Comando provinciale, in data 14 aprile 2023 ha presentato istanza di assegnazione temporanea presso altro Comando ai sensi dell’art. 42-bis del D. Lgs. n. 151 del 2001, in qualità di genitore di una figlia minore di tre anni, residente con la coniuge nel luogo di destinazione richiesto.
Il Ministero dell’Interno ha comunicato i motivi ostativi all’accoglimento ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, ricevendo le osservazioni della parte. Successivamente non ha adottato alcun provvedimento. Il ricorrente ha quindi chiesto l’accertamento del silenzio-inadempimento ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm. e la condanna al risarcimento ex art. 2-bis della legge n. 241 del 1990. In prossimità della camera di consiglio la difesa erariale ha depositato il provvedimento del 10 luglio 2024, con cui l’Amministrazione ha disposto l’assegnazione con decorrenza immediata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che, attraverso il decreto del 10 luglio 2024, è stata disposta l’assegnazione temporanea del ricorrente presso la sede richiesta per un periodo di tre anni. Tale determinazione è intervenuta dopo la proposizione del ricorso, ma prima della decisione, ed è stata portata a conoscenza del giudice mediante deposito della difesa erariale.
Su questa base il Tribunale dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere. La sopravvenienza del provvedimento satisfattivo, infatti, elimina l’interesse alla pronuncia sul silenzio, essendo venuta meno la situazione di inerzia che ne costituiva il presupposto.
Il passaggio argomentativo centrale riguarda la domanda risarcitoria. Il Collegio afferma che l’esito della vicenda consente di assorbire la domanda di danno da ritardo ex art. 2-bis della legge n. 241 del 1990, in quanto la determinazione sopravvenuta ha reintegrato totalmente il ricorrente nella sua posizione giuridica. Il riconoscimento dell’intero periodo triennale previsto dalla normativa esaurisce, secondo il Tribunale, il bene della vita richiesto.
La soluzione processuale adottata è dunque duplice: da un lato la declaratoria di cessazione della materia del contendere; dall’altro l’assorbimento della pretesa risarcitoria, non esaminata nel merito perché ritenuta superata dalla integrale satisfazione dell’interesse sostanziale.
Le spese di giudizio sono poste a carico del Ministero dell’Interno, liquidate in misura fissa, oltre oneri e spese generali, con rifusione del contributo unificato e distrazione in favore dei difensori antistatari. Il Tribunale dispone inoltre l’oscuramento delle generalità ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679.
Nota della Redazione
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