Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e prova dell’inadempimento (TAR Sicilia n. 2870 del 07.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., il ricorrente assolve l’onere probatorio dimostrando l’esistenza del titolo giudiziale e il rispetto delle formalità di notifica all’amministrazione debitrice. Grava invece sull’amministrazione, secondo il principio dell’art. 2697 cod. civ., l’onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi, quindi l’avvenuto adempimento. La costituzione di mera forma, priva di qualsiasi deduzione sull’inerzia, lascia integro il titolo e impone l’accoglimento del ricorso. Il giudice amministrativo ordina l’esecuzione entro un termine e nomina commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inadempimento. La penalità di mora può essere negata in presenza di specifiche difficoltà legate a vincoli normativi e di bilancio.

Il Fatto

Il ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale civile di Catania, sezione Lavoro, una sentenza che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione in suo favore della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021.

Rimasto inerte il Ministero, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Sicilia, chiedendo l’attribuzione della carta per un valore complessivo di euro 1.000,00, oltre accessori. L’amministrazione si è costituita con atto di mera forma. Alla camera di consiglio del 30 settembre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 112, comma 2, c.p.a., che consente l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario. Nel caso concreto le pretese si fondano su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato, attestato in atti, e sono sorrette da idonea documentazione.

Il Tribunale verifica in particolare il rispetto delle formalità e dei termini di legge in punto di notifica della pronuncia all’amministrazione debitrice. Questo passaggio è decisivo: l’ottemperanza presuppone che il titolo sia stato portato a conoscenza dell’ente condannato secondo le regole proprie.

Superato il vaglio dell’ammissibilità, il Collegio affronta il merito dell’inerzia. Il Ministero non ha eccepito l’avvenuto adempimento delle obbligazioni scaturite dal titolo, né ha fornito giustificazioni. Richiamato l’art. 2697 cod. civ., il Tribunale rileva che i fatti estintivi, modificativi e impeditivi vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli.

Avendo il ricorrente dimostrato il fatto costitutivo, ossia la sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, sarebbe spettato all’amministrazione dimostrare l’inefficacia di tali fatti. La costituzione di mera forma non contiene alcuna deduzione utile. Il ricorso è pertanto accolto, con ordine di esecuzione entro novanta giorni dalla comunicazione o notifica della sentenza.

Il Collegio esclude le spese di precetto, imputabili alla libera scelta del creditore di ricorrere a strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza. Nomina quindi commissario ad acta un dirigente del medesimo Ministero, senza ulteriore compenso in ragione dell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, applicando per analogia l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001. Nega invece la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., per le difficoltà connesse a vincoli normativi e di bilancio. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 500,00, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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