Ordine di demolizione, pertinenza urbanistica e irrilevanza dell’affidamento (TAR Lazio n. 222 del 17.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di opere abusive costituisce atto doveroso e vincolato, per il quale non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento e che non richiede alcuna motivazione rafforzata in relazione all’interesse pubblico sotteso. Il mero trascorrere del tempo, anche lungo, non affievolisce l’interesse al ripristino dell’ordinato sviluppo del territorio né consente di configurare un affidamento legittimo in capo a chi ha edificato in assenza di titolo. La nozione di pertinenza urbanistica non coincide con quella civilistica di cui all’art. 817 cod. civ.: richiede opere di modestissima entità, accessorie rispetto all’opera principale, prive di autonomo valore di mercato e di carico urbanistico. L’art. 3, comma 1, lett. e.6), d.P.R. n. 380/2001 non definisce la pertinenza ma la presuppone, sicché la relativa nozione va tratta aliunde secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza.
Il Fatto
Il proprietario di un terreno in Alatri ha impugnato l’ordinanza con cui il Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale gli ha ingiunto la demolizione di due manufatti: un locale adibito a deposito e un ricovero per animali domestici, edificato a ridosso del primo. Il ricorrente ha dedotto l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, la necessità di una motivazione rafforzata in ragione del lungo tempo trascorso dalla realizzazione delle opere e la natura pertinenziale degli abusi, soggetti a mera SCIA e non a permesso di costruire.
Il Comune di Alatri, ritualmente intimato, non si è costituito. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica dell’11 marzo 2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge tutti e tre i motivi. Sul primo, relativo all’omessa comunicazione di avvio, il Tribunale richiama il costante orientamento secondo cui la natura di atto doveroso e vincolato dell’ordine di demolizione esclude la necessità dell’avviso procedimentale. Il giudice aggiunge che, per quanto si dirà sul terzo motivo, il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso, con conseguente inapplicabilità della salvezza di cui all’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990.
Sul secondo motivo, il TAR ribadisce che l’ordine deve contenere una compiuta ricostruzione dei manufatti abusivi e delle disposizioni violate, senza che si imponga una motivazione rafforzata sull’interesse pubblico. Il tempo trascorso non affievolisce l’interesse al ripristino, né chi ha edificato senza titolo può vantare alcun affidamento sulla conservazione del manufatto. Irrilevante è anche l’intima convinzione del privato circa la non necessità del titolo, a fronte della preminenza dell’interesse pubblico.
Sul terzo motivo, il Collegio ricostruisce le dimensioni delle opere — un deposito di metri 8,00 per 6,00 e un ricovero di metri 9,40 per 4,00, realizzati in parte in cemento e in parte in ferro su basamento in cemento — e nega la qualificazione pertinenziale. La pertinenza urbanistica è riferibile solo a opere di modesta entità, funzionalmente inserite al servizio dell’edificio principale, prive di autonomo valore di mercato e di carico urbanistico, secondo il principio espresso da Consiglio di Stato, Sezione VI, 13 gennaio 2020, n. 309 e Sezione II, 22 luglio 2019, n. 5130.
Il Tribunale esclude la conferenza dell’art. 3, comma 1, lett. e.6), d.P.R. n. 380/2001: la norma non pone la definizione di pertinenza ma la presuppone, come ribadito da Cons. Stato n. 9148/2023. Nel caso concreto i manufatti hanno dimensioni non modeste, realizzano un cospicuo volume autonomo e un significativo impatto territoriale. Il raffronto con il manufatto principale di circa 450 mq è irrilevante, perché condurrebbe ad attribuire natura pertinenziale anche a opere di dimensioni tutt’altro che ridotte. Il ricorso è pertanto respinto, con nulla sulle spese per la mancata costituzione del Comune.
Nota della Redazione
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