Autocertificazione del richiedente sui requisiti del coniuge e obbligo di riesame (TAR Molise n. 280 del 07.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione sostitutiva resa dal richiedente ai sensi dell’art. 46 d.P.R. n. 445/2000, con cui attesti i requisiti propri e dei componenti del nucleo familiare, è idonea a integrare la domanda di partecipazione al bando per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Il bando che consente al concorrente di dichiarare, nei modi degli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000, la sussistenza dei requisiti in favore degli altri componenti del nucleo lo legittima a rendere l’autocertificazione anche per il coniuge. È pertanto illegittima l’esclusione dalla graduatoria fondata sulla ritenuta carenza dell’autocertificazione del coniuge, quando la dichiarazione, pur sintetica, comunichi in modo univoco l’assenza di reddito e la residenza altrove del coniuge medesimo.
Il Fatto
Il ricorrente presenta domanda di partecipazione al bando pubblicato il 22.3.2023 per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica nel Comune di Rotello. La Commissione provinciale gli chiede di integrare la domanda con la certificazione relativa allo stato civile e con l’autocertificazione del coniuge sul possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del bando. L’interessato produce autocertificazione sul proprio reddito, stato di famiglia e dichiarazione sul rapporto di coniugio.
La Commissione esclude il ricorrente dalla graduatoria provvisoria per carenza dei requisiti in capo al coniuge. L’istanza di riesame viene respinta nella seduta del 19.11.2024, sul rilievo che il coniuge non separato fa parte del nucleo familiare e che manca l’autocertificazione sui suoi requisiti. Il ricorrente impugna la graduatoria definitiva pubblicata il 22.11.2024.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso per l’assorbente fondatezza del primo motivo, che denuncia la violazione delle ll. rr. nn. 12/1998 e 17/2006 e dei paragrafi II, IV e VII del bando. La questione riguarda l’idoneità della documentazione prodotta in corso di procedimento a comprovare i requisiti richiesti.
Il Tribunale muove dalla legittimazione del ricorrente a rendere la dichiarazione in luogo del coniuge. Il punto IV del bando, rubricato “contenuti e modalità di compilazione delle domande”, prevede che il concorrente dichiari nei modi degli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000 la sussistenza dei requisiti in suo favore e degli altri componenti del nucleo familiare. La dichiarazione del richiedente è dunque ammessa dalla stessa disciplina di gara.
Nel merito, la dichiarazione resa nell’istanza di riesame, espressa ai sensi dell’art. 46 d.P.R. n. 445/2000, è ritenuta idonea a colmare le carenze originariamente rilevate. Il ricorrente ha comunicato che il coniuge “non è titolare di reddito” e che questi “non risiede e non vive con il nucleo familiare”, risiedendo da sempre altrove. L’indicazione, sebbene ellittica, attesta in modo sostanziale il possesso dei restanti requisiti dell’art. 2 del bando.
Il Collegio sottolinea che tali requisiti sono inscindibilmente correlati alla residenza anagrafica o all’attività lavorativa nel Comune o nell’ambito territoriale del bando, e presuppongono un collegamento con pregresse assegnazioni di alloggi nel territorio nazionale. La circostanza che il coniuge risieda da sempre in altro Comune esclude quindi profili di carenza. L’Amministrazione ha perciò illegittimamente escluso il ricorrente, ritenendo la domanda integrata inidonea ad attestare i requisiti.
Il Tribunale annulla i provvedimenti impugnati limitatamente alla posizione del ricorrente, con assorbimento dei residui motivi, e ordina all’Amministrazione di rideterminarsi in aderenza ai principi enunciati. Le spese sono compensate per la peculiarità della materia. In via preliminare, il Collegio si è ritenuto esonerato dall’approfondire l’integrazione del contraddittorio, risultando dalla documentazione la disponibilità di ulteriori alloggi e l’insussistenza della posizione di controinteresse.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.