Assistenza al familiare disabile del militare: motivazione rafforzata sull’assegnazione temporanea (TAR Toscana n. 21 del 10.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di assegnazione temporanea richiesta dal militare ai sensi dell’art. 33, comma 5, l. n. 104 del 1992, per prestare assistenza al familiare portatore di handicap, deve fondarsi su una motivazione che indichi dati concreti in ordine all’indisponibilità delle posizioni organiche corrispondenti al ruolo e al grado del richiedente nelle sedi indicate. L’affermazione apodittica della mancanza di posti vacanti, priva di riscontro istruttorio, integra difetto di motivazione e determina l’illegittimità del provvedimento. Parimenti illegittimo è il diniego che non espliciti specifiche esigenze organiche o di servizio ostative all’accoglimento. Il beneficio, pur compatibile con lo stato militare secondo la disciplina di settore, non può essere compresso da valutazioni non ancorate a elementi verificabili.

Il Fatto

La ricorrente, militare in servizio, presentava istanza per ottenere l’assegnazione temporanea presso un ente ubicato in una delle sedi indicate, al fine di assistere la madre affetta da grave patologia psichica e cardiologica documentata in sede di accertamento dell’handicap. Lo Stato Maggiore dell’Esercito respingeva la richiesta con provvedimento del 15.03.2024, rilevando l’assenza di posizioni organiche corrispondenti al ruolo e al grado nelle sedi richieste.

Avverso il diniego la ricorrente proponeva ricorso, deducendo eccesso di potere per difetto di motivazione, carenza istruttoria e violazione dell’art. 33, comma 5, l. n. 104 del 1992. In sede cautelare il TAR accoglieva l’istanza ai soli fini del riesame; l’Amministrazione non depositava alcuna memoria o documento comprovante l’adempimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina il primo motivo, incentrato sul difetto di motivazione del provvedimento di rigetto, e lo ritiene fondato. La ricorrente aveva documentato la situazione di bisogno del familiare mediante verbale della Commissione medica per l’accertamento dell’handicap, che attestava una sindrome bipolare grave con disturbi comportamentali e valvulopatia mitroaortica in soggetto con sordità.

Nel provvedimento impugnato l’Amministrazione affermava che nelle sedi richieste non erano previste posizioni organiche corrispondenti al ruolo e al grado dell’istante, ovvero che le stesse erano tutte utilmente occupate. Il TAR rileva che tale asserzione non è supportata da dati concreti: manca qualsiasi riscontro istruttorio idoneo a dimostrare l’effettiva consistenza delle piante organiche e l’occupazione delle posizioni.

La motivazione, inoltre, non evidenzia specifiche esigenze organiche o di servizio ostative al trasferimento. L’Amministrazione si limita a richiamare la necessità di una corrispondenza “identica” tra la posizione ricoperta e quella disponibile, senza dar conto di come tale criterio operi concretamente nel caso.

Il Collegio valorizza il comportamento processuale dell’Amministrazione che, dopo l’ordinanza cautelare n. -OMISSIS- del 3 luglio 2024, non ha depositato memorie o documenti comprovanti l’adempimento agli obblighi di riesame. Tale inerzia conferma il carattere apodittico del diniego originario.

Il ricorso è pertanto accolto per l’assorbente censura di difetto di motivazione, con assorbimento del secondo motivo. Il Ministero della Difesa è condannato al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 3.000,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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