Silenzio assenso sul condono edilizio e irrilevanza del vincolo PAI sopravvenuto (TAR Sicilia n. 2959 del 03.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il silenzio assenso sulla domanda di condono edilizio ex art. 35, comma 17, legge n. 47/1985 si perfeziona con il decorso del termine perentorio di ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda o, per gli immobili vincolati, dal rilascio del parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo, sempre che siano soddisfatti tutti i requisiti e i presupposti di legge. Un vincolo paesaggistico sopravvenuto, come quello introdotto dal D.P. n. 09/AdB del 6 maggio 2021, non incide sul titolo già formatosi per silentium. Qualora nelle more del giudizio il ricorrente abbia conseguito il bene della vita, la domanda di annullamento è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ma il giudice procede all’accertamento dell’illegittimità dell’atto ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm. anche sulla sola dichiarazione dell’interesse risarcitorio.

Il Fatto

La ricorrente è proprietaria di un compendio immobiliare in Messina. Nel 1986 il dante causa presentava istanza di condono ai sensi della legge n. 47/1985, corredata nel tempo di tutti i nulla osta e dei versamenti dovuti; il Comune non rilasciava però alcun titolo espresso. Nel 2021 la ricorrente depositava la perizia giurata ex art. 28 L.R. Sicilia n. 16/2016, mentre nel novembre 2022 presentava una SCIA alternativa al permesso di costruire e una CILA Superbonus.

Nel 2023 il Comune avviava il procedimento di annullamento in autotutela della perizia, contestando la mancanza del parere dell’Autorità di Bacino sul vincolo PAI, e ordinava di non eseguire i lavori oggetto della SCIA. La ricorrente impugnava le note e, con motivi aggiunti, la determinazione dirigenziale di autotutela.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio dichiara inammissibile il ricorso nella parte relativa alle note di avvio del procedimento, qualificate come atti endoprocedimentali privi di immediata lesività. Nel merito rileva che, nelle more, l’Autorità di Bacino ha espresso parere favorevole sia sull’intervento oggetto di SCIA sia sul condono, e che il Comune ha rilasciato la concessione edilizia in sanatoria n. 13 del 20.12.2023: la ricorrente ha dunque conseguito il bene della vita, con conseguente improcedibilità della domanda caducatoria.

Il giudizio prosegue tuttavia, ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm., per l’accertamento dell’illegittimità degli atti, avendo la ricorrente dichiarato il persistente interesse a fini risarcitori. Il Collegio richiama i principi dell’Adunanza plenaria n. 8 del 2022: è sufficiente la dichiarazione di interesse risarcitorio, senza necessità di specificare i presupposti della domanda né di proporla nello stesso giudizio, e il giudice deve limitarsi a verificare la legittimità dell’atto.

Passando al merito, il Tribunale ritiene fondati ricorso e motivi aggiunti. Sull’istanza di condono del 1986 deve ritenersi formato il silenzio assenso ex art. 35, comma 17, legge n. 47/1985, e dal corrispondente art. 26 L.R. n. 37/1985: il termine decorre dal rilascio dei pareri delle autorità preposte ai vincoli. La ricorrente ha documentato il versamento delle somme, l’accatastamento e l’acquisizione dei nulla osta, da ultimo quello paesistico-ambientale del dicembre 2012, non contestati dal Comune.

Il titolo abilitativo si è dunque perfezionato per silentium entro il dicembre 2014. L’unica causa ostativa individuata dal Comune è il mancato parere dell’Autorità di Bacino, relativo a un vincolo PAI introdotto solo nel 2021, quindi sopravvenuto rispetto alla maturazione del titolo. La perizia giurata del 2021 risulta presentata solo a scopo cautelativo, per ottenere un provvedimento espresso su un titolo già formatosi.

Il ricorso introduttivo è pertanto in parte inammissibile e in parte improcedibile, ma accolto quanto all’accertamento dell’illegittimità; i motivi aggiunti sono improcedibili per la domanda di annullamento e accolti per l’accertamento. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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