L’INPS deve riconoscere 52 settimane di anzianità per il part-time verticale (TAR Lombardia n. 3261 del 20.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice accerta l’inadempimento dell’amministrazione quando questa non dia piena esecuzione al giudicato. Ove la sentenza abbia riconosciuto il diritto all’anzianità contributiva di 52 settimane per ogni anno lavorato in regime di part-time verticale, il riconoscimento di un numero inferiore di settimane integra inadempimento parziale. Ricorrono i presupposti dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. quando il provvedimento è passato in giudicato. L’amministrazione va pertanto condannata a dare corretta e piena esecuzione, con assegnazione di un termine e con la minaccia della nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inottemperanza.
Il Fatto
Con sentenza del 26 luglio 2022 il Tribunale di Varese aveva accolto il ricorso del lavoratore nei confronti dell’INPS, accertando il suo diritto al riconoscimento dell’anzianità assicurativa per i periodi non lavorati in conseguenza del rapporto di lavoro a part-time verticale. Il giudice aveva dichiarato il diritto a vedersi riconosciuta l’anzianità nella misura di legge per ogni anno lavorato in quel regime.
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza, sostenendo che l’Istituto avesse eseguito la sentenza solo in parte. Dall’estratto conto previdenziale risultavano riconosciute 47 settimane per il 2019, 44 per il 2020 e 51 per il 2021. L’INPS si è costituito, affermando genericamente di aver già eseguito la sentenza, senza chiarire le ragioni del risultato.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha concentrato l’esame sul contenuto precettivo del giudicato. La sentenza del Tribunale di Varese aveva accertato il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuta un’anzianità contributiva pari a 52 settimane per ogni anno lavorato in regime di part-time verticale. Su questo punto si è misurata la difesa dell’Istituto.
La difesa dell’INPS si è limitata ad affermare che “la sentenza in parola è stata già eseguita dagli uffici amministrativi, riconoscendo quanto dovuto”, depositando il medesimo estratto conto già prodotto dal ricorrente. Tale documento attestava, al contrario, il riconoscimento di un numero di settimane inferiore a quello statuito per ciascuno degli anni considerati.
Da qui la conclusione del giudice: l’amministrazione è ancora parzialmente inadempiente. Il dato documentale, non contestato in modo specifico, dimostra che l’esecuzione è rimasta incompleta rispetto al comando contenuto nel giudicato.
Accertato che la sentenza è passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria, il Collegio ha ritenuto integrati i presupposti dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. Ha quindi condannato l’INPS a dare corretta e piena esecuzione, riconoscendo l’anzianità di 52 settimane per ogni anno lavorato in regime di part-time verticale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza.
Il Tribunale ha inoltre avvertito che, in caso di persistente inadempimento, si procederà alla nomina di un commissario ad acta che si sostituirà all’amministrazione. Le spese, liquidate in euro 1.500 oltre accessori, seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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