Condono e vincolo sopravvenuto: la Soprintendenza valuta compatibilità, non conformità (TAR Puglia n. 1328 del 30.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di un vincolo paesaggistico sopravvenuto alla realizzazione delle opere, l’Amministrazione chiamata a definire un’istanza di condono ex legge n. 47/1985 deve acquisire il parere dell’Autorità preposta alla tutela, ma questa è chiamata a esprimere un giudizio di compatibilità paesaggistica e non di conformità delle opere al regime vigente. Il vincolo sopravvenuto è qualificabile come vincolo relativo ai sensi dell’art. 32 della legge n. 47/1985 e non costituisce ostacolo assoluto alla sanabilità. La valutazione di compatibilità è ontologicamente diversa da quella di conformità applicabile alle nuove costruzioni e deve tener conto del contesto e dell’insieme edilizio concretamente realizzato. Il parere che si fondi sulla sola non conformità al regime attuale è viziato per difetto di motivazione e illogicità.

Il Fatto

La società ricorrente è proprietaria di una villa unifamiliare in Comune di Molfetta, realizzata negli anni Settanta in forza di autorizzazione edilizia e ultimata, nella consistenza attuale, nel 1978. Nel corso dei lavori l’originario proprietario eseguì opere interne difformi e ampliamenti rispetto al progetto assentito, tra cui la chiusura di verande, il torrino scale, un garage, volumi tecnici e una piscina. Per tali opere presentò istanza di condono edilizio ex legge n. 47/1985, con integrale pagamento dell’oblazione.

La pratica restò inevasa per oltre trent’anni. Sollecitata la definizione, il Comune richiese l’accertamento di compatibilità paesaggistica e trasmise la pratica alla Soprintendenza, che dapprima chiese chiarimenti sulla natura del procedimento e poi comunicò un preavviso di parere contrario. Seguì il parere negativo definitivo e, su di esso, il diniego comunale di autorizzazione paesaggistica. La società impugnò dinanzi al TAR Puglia, deducendo violazione degli artt. 146 e 32 delle rispettive discipline e vizi di motivazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio fa applicazione del principio della ragione più liquida, richiamando gli artt. 24 e 111 Cost., e ritiene fondato il secondo motivo, con assorbimento del primo e del terzo e accoglimento del quarto per consequenzialità.

Il Tribunale ricostruisce il quadro giurisprudenziale in materia di incidenza dei vincoli sopravvenuti nei procedimenti di sanatoria. Richiama Cons. Stato, Sez. VI, n. 65/2023, secondo cui l’Autorità preposta al vincolo sopravvenuto deve pronunciarsi tenendo conto del quadro normativo vigente al momento dell’esercizio del potere consultivo, ma esprimendo un giudizio di compatibilità e non di conformità, trattandosi di vincolo inesistente all’epoca della realizzazione. Il principio è confortato dal richiamo a Cons. Stato n. 4564/2015, n. 8704/2019 e n. 1041/2021. Il sindacato giurisdizionale resta circoscritto al difetto di motivazione, all’illogicità manifesta e all’errore di fatto conclamato.

Applicando tali principi, il TAR rileva che la Soprintendenza ha motivato il diniego sulla base del vincolo di inedificabilità della fascia costiera dei trecento metri, introdotto dopo la realizzazione delle opere. Ha così operato un giudizio di non conformità al regime attuale, trascurando la pacifica preesistenza delle opere ai vincoli. Il Collegio qualifica i vincoli paesaggistici sopravvenuti come vincoli relativi e ne esclude il carattere preclusivo assoluto.

Il Tribunale censura inoltre la lacuna motivazionale sul punto dell’art. 45, comma 3, delle NTA del PPTR, che consente interventi in zona costiera facendo salve le norme sul condono edilizio, con esclusione del limite volumetrico del venti per cento. La Soprintendenza non ha preso posizione su tale disposizione, decisiva per la fattispecie.

Sul piano del merito, il Collegio osserva che il corredo documentale e fotografico dimostra la compatibilità delle opere con il contesto tutelato: la chiusura di logge con vetrate e la riduzione delle terrazze non hanno alterato architettura e materiali, mentre garage e volumi tecnici impiegano materiali uniformi. Anche la piscina si inserisce in un contesto già antropizzato, non è visibile dall’esterno e non compromette i valori del vincolo. Il parere negativo risulta perciò viziato sotto il profilo della logicità e ragionevolezza. Il ricorso è accolto nei termini di motivazione, con integrale compensazione delle spese in ragione della complessità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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