Ottemperanza al giudicato e spese distratte: legittimazione del difensore distrattario (TAR Toscana n. 1597 del 31.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il difensore che ha ottenuto la distrazione delle spese ex art. 93 cod. proc. civ. è l’unico legittimato a intimare il precetto e a chiedere l’esecuzione del giudicato sulla relativa voce. Fra il difensore distrattario e la parte soccombente si instaura un rapporto autonomo, che si affianca a quello di prestazione d’opera professionale con il cliente vittorioso. Ne deriva che l’ordine di esecuzione impartito dal giudice amministrativo non si estende alla parte della sentenza relativa alle spese legali. Il rito dell’ottemperanza è pertanto esperibile per il resto del giudicato, mentre la relativa voce resta nella disponibilità esclusiva del procuratore.

Il Fatto

Con sentenza del Tribunale di Pisa, sezione lavoro, la ricorrente aveva ottenuto il riconoscimento del diritto al beneficio economico annuo della carta elettronica del docente per cinque anni scolastici, con condanna del Ministero dell’istruzione e del merito alla messa a disposizione della somma complessiva di € 2.500,00. Il giudice del lavoro liquidava inoltre le spese di lite, già compensate in parte, e ne disponeva la distrazione in favore dei procuratori costituiti.

La sentenza, notificata all’amministrazione e divenuta definitiva, non veniva eseguita. La ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza davanti al TAR, deducendo il mancato riconoscimento del beneficio e la decorrenza del termine dilatorio di centoventi giorni. Il Ministero non si costituiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accerta l’inottemperanza e ritiene fondato il ricorso. Dagli atti non risulta alcun adempimento da parte del Ministero, né l’attribuzione del beneficio nei modi e negli importi indicati in sentenza. È inoltre decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e modificato dall’art. 44, comma 3, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269.

L’adempimento degli obblighi nascenti dal giudicato è dunque incompleto. Il TAR dichiara l’obbligo del Ministero di dare esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro e gli assegna il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione.

Il passaggio di maggiore interesse riguarda l’ambito dell’ordine. Il Collegio precisa che esso non si estende alla parte della sentenza relativa alle spese legali. In virtù del provvedimento di distrazione, fra il difensore e la parte soccombente si instaura un rapporto autonomo rispetto a quello fra i contendenti; tale rapporto, nei limiti della somma liquidata, si affianca a quello di prestazione d’opera professionale fra il cliente vittorioso e il suo procuratore. Il difensore distrattario è quindi l’unico legittimato a intimare il precetto di pagamento e a chiedere l’esecuzione del giudicato con il rito dell’ottemperanza. Il Collegio richiama sul punto Cass. civ., Sez. III, n. 27041 del 2008 e TAR Lazio, Sez. II, n. 3275 del 2015.

Il TAR nomina quindi commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero, con facoltà di delega, per il caso di inutile decorso del termine di trenta giorni, assegnandogli ulteriori sessanta giorni. Riconosce inoltre la penalità di mora in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine e fino al pagamento, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.. Le spese di giudizio, liquidate in € 800,00 oltre accessori, seguono la soccombenza e sono distratte in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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