Rinuncia al ricorso e compensazione delle spese nel processo amministrativo (TAR Puglia n. 1455 del 31.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia agli atti del giudizio, sottoscritta dalla parte e ritualmente notificata alle altre parti, determina l’estinzione del processo ai sensi degli artt. 35, secondo comma, lett. c), e 84 c.p.a., quando le parti resistenti non si oppongono. La mancata opposizione delle controparti e la loro non insistenza sulle spese di lite giustificano la compensazione integrale delle spese ai sensi dell’art. 84, secondo comma, c.p.a.. La sopravvenuta modifica del progetto, che elimina l’incidenza sulla proprietà del ricorrente, costituisce la ragione sostanziale della rinuncia e non richiede alcuna pronuncia sul merito delle censure.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un terreno nel Comune di Castro classificato come zona “A Centro Storico”, impugnava la delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 30 marzo 2021, con cui l’Amministrazione approvava un Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica per il potenziamento del Parco Archeologico, prevedendo l’acquisizione del suo terreno, l’avvio del procedimento di occupazione temporanea e, in caso di esito positivo, del procedimento di esproprio.

Il ricorso, integrato da motivi aggiunti, censurava la violazione delle garanzie partecipative, l’incompetenza dell’ente, la carenza dei presupposti e lo sviamento. Nel corso del giudizio il Comune, con delibera di G.M. n. 82 del 22 maggio 2024, ridefiniva il progetto, escludendo l’incidenza sulla proprietà del ricorrente. Questi, il 3 dicembre 2024, notificava e depositava rinuncia al ricorso e ai motivi aggiunti, chiedendo la compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che il ricorrente, con atto sottoscritto anche personalmente, ritualmente notificato alle altre parti il 3 dicembre 2024 e depositato in pari data, ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio, anche per come ampliato dai motivi aggiunti.

Le parti resistenti non si sono opposte alla rinuncia. Ricorrono pertanto i presupposti per dichiarare l’estinzione del processo ai sensi degli artt. 35, secondo comma, lett. c), e 84 c.p.a., senza alcuna valutazione sul merito delle censure originariamente proposte.

Quanto alle spese, il Tribunale le compensa integralmente tra tutte le parti ai sensi dell’art. 84, secondo comma, c.p.a.. La decisione si fonda su due elementi: la mancata opposizione delle parti resistenti alla rinuncia e la loro non insistenza sulle spese di lite. Il Collegio non ravvisa ragioni per addossare l’onere del giudizio alla parte rinunciante, in coerenza con il comportamento processuale delle controparti.

La pronuncia resta sul piano prettamente processuale: il venir meno dell’interesse sostanziale, per effetto della modifica del progetto, ha reso la rinuncia lo sbocco naturale del contenzioso, senza che il giudice amministrativo sia chiamato a sindacare la legittimità degli atti impugnati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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