Il rigetto prefettizio non esige prova diabolica del cambiamento (TAR Emilia-Romagna n. 1433 del 24.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di cambiamento del cognome ai sensi dell’art. 89 d.P.R. n. 396/2000, l’esercizio del potere discrezionale della Prefettura postula una compiuta istruttoria e una motivazione che dia conto delle specifiche ragioni di pubblico interesse ostative all’accoglimento dell’istanza. Non può essere addotta a fondamento del rigetto la mancanza di prove idonee a dimostrare l’assenza di un rapporto affettivo con il genitore, trattandosi di una probatio diabolica: il richiedente è tenuto a produrre quanto nella sua disponibilità, mentre l’Amministrazione ha l’onere di coinvolgere nel procedimento il controinteressato per verificare la veridicità delle asserzioni. La mancata costituzione in giudizio del genitore, ritualmente evocato, costituisce elemento ulteriore a sostegno della fondatezza della domanda.
Il Fatto
La ricorrente, che già nel 2011 aveva ottenuto l’aggiunta del cognome materno a quello paterno, raggiunta la maggiore età ha chiesto alla Prefettura l’eliminazione del cognome del padre, del quale lamentava la totale assenza di rapporti sul piano economico e affettivo sin dalla separazione dalla madre. L’Amministrazione, dopo un’iniziale inerzia che aveva determinato la proposizione di un ricorso avverso il silenzio, ha rigettato definitivamente l’istanza con decreto del 30 novembre 2022, assumendo che la domanda non fosse corredata di prove idonee a dimostrare l’asserito disinteresse del padre e che fosse stata svolta una compiuta istruttoria. La richiedente ha impugnato il provvedimento deducendo il difetto di motivazione e l’assoluta inesistenza di attività istruttoria, quest’ultima essendosi in realtà limitata all’acquisizione del fascicolo relativo alla pregressa domanda del 2011.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preso le mosse dall’esame dell’art. 89 d.P.R. n. 396/2000, rilevando che la domanda di cambiamento del cognome può essere accolta, all’esito di un potere di natura discrezionale, quando sia supportata da significative motivazioni e il risultato non contrasti con il pubblico interesse alla stabilità e certezza degli elementi identificativi della persona. Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 286 del 2016 e n. 135 del 2023) che valorizza il cognome quale testimonianza del legame del figlio con ciascuno dei genitori e funzionale alla migliore costruzione dell’identità personale.
Richiamando la sentenza Cons. Stato n. 8422/2023, resa su una controversia ritenuta del tutto analoga, il Tribunale ha evidenziato come le motivazioni addotte dalla richiedente fossero indicative di una palese divergenza tra la sua identità personale e il cognome attribuitole, espressione di un vincolo familiare con il padre che nella realtà non vi è stato. Nel provvedimento impugnato non sono state invece evidenziate specifiche ragioni di pubblico interesse ostative all’accoglimento dell’istanza, con la conseguente configurabilità di un difetto motivazionale.
Quanto alla carenza probatoria contestata dall’Amministrazione, il Collegio ha osservato che la richiedente aveva prodotto quanto nella propria disponibilità, essendo la prova dell’inesistenza del rapporto con il padre una probatio diabolica. Sarebbe stato onere della Prefettura, in sede istruttoria, coinvolgere il controinteressato per verificare la veridicità delle asserzioni: la mancata costituzione in giudizio di quest’ultimo, pur ritualmente evocato, è stata valutata come elemento avvallante la tesi del disinteresse. Il provvedimento è stato pertanto annullato per difetto di motivazione e di istruttoria, con compensazione delle spese per la natura interpretativa della controversia.
Nota della Redazione
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