Ottemperanza al giudicato sulle spese e nomina del commissario ad acta (TAR Lazio n. 16376 del 16.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’Amministrazione all’obbligo di esecuzione del giudicato e ne dichiara l’obbligo di adempimento entro un termine perentorio. La condanna al pagamento delle spese di lite, con distrazione in favore del difensore antistatario, costituisce titolo esecutivo autonomo e azionabile in sede di ottemperanza. Decorso inutilmente il termine, il giudice nomina commissario ad acta un funzionario pubblico già preposto alla gestione della spesa, il quale opera senza compenso ove l’incarico rientri nei compiti istituzionali. La parziale cessazione della materia del contendere non preclude l’accoglimento per il residuo non corrisposto.
Il Fatto
Il ricorrente, difensore di sé stesso e dichiaratosi antistatario, ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 8424/2024 emessa dal Tribunale di Roma, sez. lav., con cui l’Amministrazione era stata condannata al pagamento delle spese di lite in suo favore. Il titolo è passato in giudicato ed è stato notificato al Ministero.
L’oggetto del ricorso è circoscritto al capo di condanna delle spese, perché non liquidate. L’Amministrazione si è costituita con atto di mero stile. Con memoria del 17.9.2026 la parte ha dato atto della parziale cessazione della materia del contendere e ha insistito per l’accoglimento quanto al residuo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva per tabulas che l’Amministrazione intimata non ha proceduto al pagamento integrale delle somme dovute in esecuzione del provvedimento giurisdizionale. L’accertamento dell’inadempimento è fondato sulla documentazione in atti e non è contestato nel merito dalla difesa erariale.
Ne deriva l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato, corrispondendo al ricorrente le somme liquidate limitatamente a quanto ancora non corrisposto. Il giudice fissa il termine di 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza.
In caso di infruttuoso decorso del termine, il Tribunale nomina commissario ad acta il Direttore generale del Ministero preposto alla Direzione generale competente per la materia, ossia la DGOSV. Il commissario assume le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all’Amministrazione, e provvede entro i successivi 60 giorni a determinare l’importo ancora dovuto e ad adottare gli atti necessari, comprese variazioni di bilancio e stipulazione di mutui.
Quanto al compenso, il Collegio esclude che sia dovuto: l’attività demandata rientra nei compiti istituzionali del funzionario pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica. Il dispositivo ribadisce che il commissario opera senza facoltà di delega e senza compenso.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Il ricorso è dunque accolto nei termini e limiti indicati in motivazione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.