Ottemperanza al giudicato sulle spese e commissario ad acta senza compenso (TAR Lazio n. 16377 del 16.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato che condanna la pubblica amministrazione al pagamento delle spese di lite, con distrazione in favore del difensore antistatario, è titolo idoneo all’esecuzione e l’amministrazione è tenuta ad adempierlo entro il termine fissato dal giudice dell’ottemperanza. L’accertamento dell’inerzia dell’amministrazione legittima la nomina del commissario ad acta fin dalla sentenza, con decorrenza del relativo incarico dalla scadenza del termine assegnato all’ente. Il commissario, quando sia funzionario pubblico già preposto alla gestione della spesa, esercita funzioni istituzionali e non ha diritto ad alcun compenso. Il commissario determina definitivamente l’importo ancora dovuto e adotta gli atti necessari all’adempimento.
Il Fatto
Il ricorrente, nella qualità di avvocato dichiaratosi antistatario, ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato formatosi su due sentenze del Tribunale di Roma, sezione Lavoro e Previdenza, che avevano condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese legali con distrazione in proprio favore, per un importo complessivo di € 2.490,96.
Il titolo era definitivo e non impugnato, come da attestazione prodotta, e risultava notificato al Ministero. L’amministrazione si è costituita con atto di mero stile e non ha dimostrato alcun pagamento: la questione arriva al giudice amministrativo proprio per l’inerzia dell’ente nell’eseguire la condanna.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato per tabulas che l’amministrazione intimata non ha proceduto al pagamento delle somme liquidate in ottemperanza al provvedimento giurisdizionale. L’accertamento dell’inadempimento costituisce il presupposto dell’obbligo di dare esecuzione al titolo.
Il Tribunale ha quindi dichiarato l’obbligo dell’amministrazione convenuta di dare esecuzione al giudicato nel termine di 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Il termine è funzionale a consentire all’ente di adeguare la propria attività vincolata all’accertamento contenuto nel titolo esecutivo.
Per il caso di infruttuoso decorso del termine, il Collegio ha nominato fin da ora commissario ad acta il Direttore generale del Ministero preposto alla Direzione generale competente per la materia, operante nell’ambito del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione. Il commissario assume le funzioni solo qualora investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all’amministrazione, e provvede entro i successivi 60 giorni.
Il commissario determina definitivamente l’importo ancora complessivamente dovuto e adotta gli atti necessari all’assolvimento del mandato, comprese variazioni di bilancio e stipulazione di mutui e prestiti, direttamente o attraverso un funzionario delegato sotto la sua responsabilità, avvalendosi della struttura organizzativa regionale.
Sul compenso, il Tribunale ha escluso che allo stesso sia dovuto alcun importo, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica e quindi rientranti nei compiti istituzionali. Le spese di lite, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori, seguono la soccombenza e sono distratte in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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