Ottemperanza al giudicato sulle spese e nomina del commissario ad acta (TAR Marche n. 440 del 04.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il creditore di un giudicato che abbia liquidato le spese di lite, con distrazione in favore del procuratore antistatario, può agire per l’esecuzione di quella sola statuizione. Accertata la notifica del titolo e l’inutile decorso del termine di art. 14 d.l. n. 669/1996, l’inadempimento dell’amministrazione integra il presupposto per l’accoglimento del ricorso. Il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di esecuzione e assegna un termine all’amministrazione; per il caso di perdurante inerzia nomina il commissario ad acta, la cui funzione è subordinata all’iniziativa del creditore. L’amministrazione che non abbia contestato l’inadempimento al momento della domanda è condannata alle spese del giudizio di ottemperanza.

Il Fatto

Il giudice del lavoro aveva accertato il diritto di alcuni docenti, patrocinati dal ricorrente, al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’assegnazione delle relative somme. Sulla stessa sentenza il Tribunale aveva posto le spese di lite a carico dell’amministrazione, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Formatosi il giudicato, attestato dalla cancelleria, il ricorrente ha lamentato la mancata esecuzione della parte della sentenza relativa alle spese, liquidate in € 4.500,00 per competenze, oltre accessori. Ha quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Marche. Il Ministero si è costituito con memoria formale, senza opporre difese nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in via preliminare la procedibilità del ricorso. Dopo la notifica della sentenza all’amministrazione e prima della proposizione della domanda era decorso il termine di 120 giorni fissato dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. La condizione di legge per l’esperibilità dell’azione era dunque integrata.

Nel merito il ricorso è stato ritenuto fondato. Il titolo indicato in epigrafe non era stato eseguito. L’amministrazione, costituita solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa. Il Collegio ne ha tratto l’accoglimento della domanda e la declaratoria dell’obbligo di dare esecuzione al giudicato.

L’ordine di esecuzione riguarda la parte della sentenza che condanna il Ministero a corrispondere, in favore del ricorrente quale procuratore antistatario, le spese del giudizio nella misura liquidata, oltre IVA, CPA e rimborso delle spese generali. La statuizione è emessa fatto salvo quanto eventualmente già corrisposto nelle more. All’amministrazione è stato assegnato il termine di trenta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della decisione.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine il Tribunale ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali presso il Ministero. Il commissario assume le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato, e provvede entro i successivi centoventi giorni adottando ogni atto necessario, anche attraverso un funzionario delegato.

Quanto alle spese del giudizio di ottemperanza, il Collegio ha rilevato che l’inadempimento non era controverso al momento della presentazione del ricorso. Ha quindi condannato l’amministrazione al relativo pagamento, liquidando l’importo di € 400,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%. La sentenza è dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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