L’ottemperanza alla sentenza del giudice ordinario sulla Carta elettronica del docente segue le regole del giudizio di ottemperanza (TAR Lazio n. 13187 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza è strumento idoneo per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando l’Amministrazione non abbia provveduto a darvi esecuzione nel termine di legge. In tale sede, i presupposti della pretesa riconosciuta dal titolo esecutivo non possono essere rivalutati e l’inadempimento dell’Amministrazione, non fornito di chiarimenti, impone l’accoglimento del ricorso. L’obbligo di esecuzione deve essere adempiuto nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della sentenza di ottemperanza, con nomina di un Commissario ad acta per il caso di infruttuoso decorso del termine.
Il Fatto
La ricorrente, docente delle istituzioni scolastiche, aveva ottenuto dal Tribunale ordinario di Roma, IV Sezione Lavoro, una sentenza che dichiarava il suo diritto al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 (Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente), per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, per un importo nominale di 500 euro per ciascun anno, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito a dare applicazione a tale statuizione. La sentenza, passata in giudicato e notificata ai fini esecutivi, non veniva però ottemperata dall’Amministrazione, che non provvedeva al riconoscimento del beneficio economico. La ricorrente proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, chiedendo l’esecuzione del giudicato.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato, verificata la regolare passata in giudicato della sentenza di cui si chiedeva l’esecuzione e la sua notifica nelle forme prescritte all’Amministrazione resistente. Decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 per l’esecuzione dei provvedimenti di condanna della pubblica amministrazione, senza che questa avesse fornito chiarimenti o indicazioni in ordine alla corretta esecuzione, il Collegio ha ravvisato l’inadempimento, valorizzando il principio di riparto dell’onere probatorio tra debitore e creditore, come espresso dalla giurisprudenza di legittimità, richiamando Cass. 13533/2001.
Il Collegio ha precisato che i presupposti della pretesa riconosciuta in sentenza non sono sindacabili in sede di ottemperanza, non potendosi rimettere in discussione il diritto già accertato dal giudice del lavoro. Ha quindi ordinato all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza di ottemperanza, nominando fin da ora, per il caso di infruttuoso decorso del termine, un Commissario ad acta nella persona del Direttore generale preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega e senza compenso, che avrebbe dovuto provvedere entro i successivi sessanta giorni, su richiesta della ricorrente.
Quanto alla richiesta di penalità di mora, il Collegio non ne ha ravvisato i presupposti allo stato, ritenendo che la condanna potrà essere eventualmente disposta in caso di perdurante inottemperanza oltre i termini assegnati, su apposita istanza. Il TAR ha infine accolto la domanda di condanna alle spese di lite, liquidate in complessivi 800,00 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari. Ha disposto la trasmissione di copia della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all’OIV per gli eventuali seguiti di competenza.
Nota della Redazione
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