Ottemperanza al giudicato e onere della prova dell’inadempimento (TAR Sicilia n. 1635 del 23.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato, il ricorrente che agisce ai sensi dell’art. 112 c.p.a. è tenuto a provare solo il fatto costitutivo del proprio diritto, costituito dal titolo esecutivo passato in giudicato e dalla rituale notificazione. I fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto accertato gravano invece sull’amministrazione, secondo la regola dell’art. 2697 c.c. L’amministrazione che non deduca alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento resta obbligata a dare integrale esecuzione al giudicato, nel termine assegnato dal giudice. Il commissario ad acta individuato in un dirigente dello stesso Ministero debitore non ha diritto ad alcun compenso, rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Non sono dovute le spese di precetto, costituendo l’uso di strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza una scelta libera del creditore.
Il Fatto
Con sentenza n. 843/2024 del 30.04.2024 il Tribunale di Messina, Sez. Lavoro, ha accertato il diritto della ricorrente a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, l. 107/2015, e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della carta per un valore di € 2.500,00, oltre accessori.
Il titolo è stato notificato all’amministrazione il 30.04.2024 ed è passato in giudicato. Secondo la ricorrente, l’amministrazione non ha adottato alcun atto di concreta esecuzione. Ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese con distrazione in favore del difensore antistatario. Il Ministero si è costituito con atto formale, senza allegare giustificazioni dell’inadempimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato e ritualmente proposto. Il titolo esecutivo risulta notificato, la sentenza è passata in giudicato ed è decorso il termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996.
Il nucleo argomentativo riguarda la ripartizione dell’onere della prova. Il Tribunale richiama il principio per cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi dei diritti vanno provati da chi ha interesse a eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 c.c. La ricorrente ha fornito la prova del fatto costitutivo, ossia la decisione del giudice ordinario passata in giudicato, secondo la previsione dell’art. 112, comma II, lett. c) c.p.a.
Incombeva quindi sull’amministrazione provare l’inefficacia di tali fatti, ma essa non ha dedotto alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento. Da ciò deriva la persistenza dell’obbligo di ottemperare integralmente al giudicato, nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore.
L’obbligo di esecuzione è affermato anche per le spese e i diritti successivi all’emissione del titolo, nei limiti delle attività necessarie per conseguirne il passaggio in giudicato e per la registrazione. Non sono invece dovute le spese di precetto, poiché ricorrere a strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza è imputabile alla libera scelta del creditore.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio nomina fin d’ora commissario ad acta il dirigente del competente Ufficio del medesimo Ministero, con facoltà di delega, che darà corso al pagamento entro novanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all’amministrazione. Il commissario non avrà diritto ad alcun compenso, perché la nomina di un dirigente dello stesso Ministero resistente comporta il rientro dell’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Collegio richiama l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, come previsto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015, applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, citando T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 479 del 2025, T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. IV, n. 291 del 2025, T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, n. 5142 del 2024 e T.A.R. Sardegna, sez. II, n. 983 del 2023. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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