Discarico del conto del cassiere sanitario senza revisione analitica (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 101 del 16.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di conto può concludersi con il discarico dell’agente contabile senza una specifica revisione analitica del conto, quando la rispondenza del documento ai requisiti di idoneità per forma e contenuto a rappresentare i risultati della gestione contabile sia già stata accertata in via generale per la medesima tipologia di conti e il decreto presidenziale ex art. 145, comma 2, c.g.c. non richieda più quella verifica. La valutazione del giudice designato, che propone il discarico ai sensi degli artt. 145 e 147 c.g.c., può fondarsi su un giudizio di verosimile continuità rispetto agli accertamenti già compiuti, purché non emergano ragioni ostative e le conclusioni del Procuratore regionale siano conformi.
Il Fatto
Il magistrato designato all’esame del conto giudiziale reso dal cassiere di un Comprensorio sanitario dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, per l’esercizio finanziario 2014, ha rimesso gli atti al Collegio con apposita relazione, ai sensi degli artt. 145 e 147 c.g.c., proponendo il discarico.
La proposta si fonda su un percorso già consolidato. Con pregresse sentenze-ordinanze la Corte aveva formulato indicazioni sulla corretta ed esaustiva predisposizione dei conti dei cassieri ed economi dei diversi Comprensori, in ossequio al principio per cui il conto deve essere idoneo per forma e contenuto a rappresentare i risultati della gestione contabile, ai sensi dell’art. 140, comma 2, c.g.c.. L’attività di revisione svolta sui conti depositati in esito a quelle pronunce aveva costantemente riscontrato la rispondenza alle indicazioni. Il decreto presidenziale ex art. 145, comma 2, c.g.c. per l’anno 2025 non indica più quella verifica. Il giudice designato ha quindi ritenuto non necessario sottoporre il conto a specifica revisione. Il Procuratore regionale ha formulato conclusioni conformi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla condivisibilità della prospettazione del giudice designato e relatore. Il punto di partenza è il canone dell’art. 140, comma 2, c.g.c.: il conto deve essere idoneo, per forma e contenuto, a rappresentare i risultati della gestione contabile. Su questo canone si erano fondate le indicazioni impartite con le precedenti sentenze-ordinanze.
La Corte valorizza il dato fattuale della revisione già intervenuta: i conti depositati in esito a quelle pronunce sono stati costantemente riscontrati conformi alle indicazioni, con conseguenti proposte e conformi provvedimenti di discarico. Si tratta di un accertamento reiterato nel tempo, riferito alla medesima tipologia di conti.
Assume rilievo decisivo il decreto presidenziale ex art. 145, comma 2, c.g.c. per l’anno 2025, che non indica più la verifica di tale rispondenza. Il giudice designato ne ha tratto la conseguenza di destinare l’attività istruttoria ad altre figure di agenti contabili, per il migliore utilizzo delle risorse disponibili.
Il Collegio aderisce a questa lettura e ritiene che non sussistano condizioni ostative al discarico. La già accertata rispondenza alle indicazioni viene reputata connotare anche il conto in esame, in assenza di plausibili ragioni contrarie.
La pronuncia dispone pertanto il discarico dell’agente contabile relativamente al conto giudiziale in epigrafe. Nulla per le spese. Il Collegio manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
Nota della Redazione
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