Ottemperanza al giudicato del Ministero: termine, commissario ad acta e spese accessorie (TAR Sicilia n. 1923 del 16.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta la persistenza dell’obbligo dell’Amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato, comprensivo della sorte capitale, degli interessi e degli oneri accessori, oltre che dei compensi e delle spese di causa. L’obbligo si estende alle spese successive all’emanazione del titolo, quali quelle di registrazione, che rientrano automaticamente tra le conseguenze della decisione senza necessità di espressa statuizione. Decorso il termine assegnato per l’esecuzione, il Collegio nomina commissario ad acta per provvedere in via sostitutiva. L’assenza di motivi giustificativi dell’inadempimento preclude ogni ulteriore dilazione.

Il Fatto

La ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale di Catania, con sentenza del 28 maggio 2014, il riconoscimento del risarcimento del danno derivante da epatite cronica attiva HCV contratta a seguito di emotrasfusione praticata nel settembre del 1978 presso un ospedale civile. La sentenza aveva condannato il Ministero della Salute al pagamento di € 66.104,00, oltre interessi compensativi e corrispettivi, spese del giudizio e della CTU.

Il titolo, notificato in forma esecutiva nel maggio 2018, era divenuto definitivo per mancata impugnazione. In assenza di spontanea esecuzione, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo il pagamento anche a mezzo di commissario ad acta e la condanna alle spese con distrazione in favore del difensore. Il Ministero, costituitosi con atto di mera forma, ha depositato una nota con richiesta di trasmissione documentale e di rinuncia al giudizio di ottemperanza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva in via preliminare che la procedura per esecuzione del giudicato risulta ritualmente incardinata e che è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, come modificato dall’art. 147, primo comma, lettera a) della legge n. 388/2000 e dall’art. 44, comma terzo, lettera a) del decreto legge n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003.

Nel merito, non risulta che l’Amministrazione abbia effettuato il pagamento delle somme dovute, né in udienza sono state illustrate le ragioni del perdurante inadempimento. Il Collegio non ravvisa quindi motivi giustificativi dell’inadempienza e afferma la persistenza dell’obbligo in capo all’Amministrazione di dare ottemperanza al giudicato.

La sussistenza dell’obbligo di eseguire il giudicato va affermata sia per la sorte capitale sia per gli interessi ed oneri accessori, oltre che per i compensi e le spese di causa. Sono dovute, in particolare, le spese successive all’emanazione del titolo, quali le spese di registrazione, che rientrano automaticamente tra quelle conseguenti alla decisione senza che sia necessaria al riguardo un’espressa statuizione del giudice.

Il Ministero deve dunque dare esecuzione al provvedimento entro un termine ritenuto equo in novanta giorni decorrenti dalla notifica o comunicazione in forma amministrativa della decisione. Decorso infruttuosamente tale termine, ai medesimi adempimenti provvederà in via sostitutiva un commissario ad acta, individuato nel Direttore generale della Direzione del personale, dell’organizzazione e del bilancio dello stesso Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario della medesima Direzione in possesso della necessaria professionalità. Il Commissario si insedierà entro dieci giorni dalla scadenza del termine e provvederà, sotto la propria personale responsabilità, entro i successivi novanta giorni.

Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo in favore del difensore distrattario, seguono la soccombenza. Il Collegio condanna il Ministero al pagamento di € 1.500,00 oltre accessori di legge e alla rifusione del contributo unificato, disponendo altresì l’oscuramento delle generalità della ricorrente in caso di diffusione del provvedimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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