Ottemperanza al giudicato e termine dilatorio di 120 giorni verso la P.A (TAR Sicilia n. 1797 del 05.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta la persistenza dell’obbligo della pubblica amministrazione di dare esecuzione al titolo giudiziale divenuto inoppugnabile, una volta decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per la proposizione delle azioni esecutive nei confronti della P.A. L’obbligo di esecuzione riguarda la sorte capitale, gli interessi e oneri accessori, oltre ai compensi e alle spese di causa. In assenza di motivi giustificativi dell’inadempienza, il giudice dichiara l’obbligo di ottemperanza e, per l’ipotesi di perdurante inottemperanza, nomina un commissario ad acta che provvede in via sostitutiva entro un termine successivo. Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

Il Fatto

Con decreto ingiuntivo il Giudice di Pace aveva ingiunto al Comune il pagamento di una somma in favore di una società, oltre interessi e spese del procedimento monitorio. La società, successivamente posta in liquidazione e poi dichiarata fallita, ha più volte invitato l’Ente al pagamento, senza ottenere l’esecuzione spontanea. La curatela fallimentare ha quindi proposto ricorso per ottemperanza al fine di ottenere il dovuto pagamento, in caso di perdurante inottemperanza anche a mezzo di commissario ad acta, con vittoria di spese. L’Ente intimato non si è costituito in giudizio.

All’esito di una prima camera di consiglio il Collegio aveva rilevato che il titolo e la documentazione allegata erano stati depositati in copia priva della necessaria asseverazione di conformità all’originale, disponendo la regolarizzazione, cui la parte ha provveduto con successivo deposito. Il ricorso è stato poi trattenuto in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che il decreto ingiuntivo è stato notificato all’Ente, dichiarato esecutivo con apposizione della formula esecutiva a seguito di mancata opposizione nei termini, e rinotificato in forma esecutiva ai fini della decorrenza dei 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Le intimazioni di pagamento sono state successivamente rinnovate dalla curatela a seguito della dichiarazione di fallimento della creditrice.

La procedura risulta ritualmente incardinata ed è ampiamente decorso il termine dilatorio previsto dalla norma richiamata, come modificata dall’art. 147, primo comma, lettera a), legge n. 388/2000 e dall’art. 44, terzo comma, lettera a), d.l. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003. Non si ravvisano motivi giustificativi dell’inadempienza dell’Amministrazione intimata.

Deve pertanto affermarsi la persistenza dell’obbligo in capo alla stessa di dare ottemperanza al decreto ingiuntivo, ormai inoppugnabile. La sussistenza dell’obbligo di eseguire il giudicato va affermata sia per la sorte capitale sia per gli interessi ed oneri accessori, oltre che per i compensi e le spese di causa.

Il Comune dovrà dare esecuzione al provvedimento entro il termine di novanta giorni dalla notifica o comunicazione della decisione. Decorso infruttuosamente tale termine, provvederà in via sostitutiva un commissario ad acta, individuato nel Segretario comunale di altro Comune o funzionario delegato, che agirà sotto la propria personale responsabilità entro il successivo termine di novanta giorni. Le spese seguono la soccombenza; il compenso del commissario, calcolato ai sensi dell’art. 2 D.M. 30 maggio 2002 e degli artt. 49 ss. d.P.R. n. 115/2002, è posto a carico dell’Ente e liquidato con separato decreto, previa presentazione di nota specifica, richiamandosi sul punto Cass. civ., sez. II, n. 28952 del 2011.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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