Condono in zona vincolata: sanabili solo abusi minori senza nuovi volumi (TAR Sicilia n. 1786 del 05.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In Sicilia il terzo condono edilizio, disciplinato dall’art. 32 del d.l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, non consente la sanatoria delle opere abusive realizzate in aree soggette a vincolo relativo, essendo ostativa la previsione dell’art. 32, comma 27, lettera d). La declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge regionale n. 19/2021, pronunciata con Corte cost. n. 252/2022, ha rimosso la sola interpretazione autentica difforme, lasciando integralmente operante il richiamo della normativa statale contenuto nell’art. 24 della legge regionale n. 15/2004. Nelle aree vincolate restano perciò sanabili soltanto gli interventi di minore rilevanza, corrispondenti alle tipologie di cui ai numeri 4, 5 e 6 dell’allegato 1, che non comportino creazione di nuovi volumi o superfici, valutati in senso paesaggistico. Il diniego della Soprintendenza costituisce atto vincolato e la sua motivazione può essere resa per relationem al richiamo della circolare assessoriale applicativa.
Il Fatto
I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento con cui la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina ha negato l’istanza di condono edilizio presentata ai sensi della legge n. 326/2003 per la sopraelevazione di un fabbricato sito in area sottoposta a vincolo. Unitamente al diniego hanno gravato, ove occorresse, la circolare assessoriale n. 2 del 30.12.2022, che aveva precisato i limiti della sanatoria in ambito regionale dopo la pronuncia del giudice delle leggi.
I ricorrenti hanno sostenuto la sanabilità dell’intervento richiamando il parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n. 291/2010, hanno lamentato l’assenza di una verifica in concreto e la carenza motivazionale, assumendo che dopo la Corte cost. n. 252/2022 sarebbe rimasta ferma la previgente disciplina regionale, ostativa alla sanatoria dei soli vincoli assoluti. Hanno inoltre sollecitato un rinvio della decisione in ragione dell’entrata in vigore del d.l. n. 69/2024, convertito in legge n. 105/2024.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto escluso il rinvio: la controversia riguarda esclusivamente il procedimento di sanatoria del terzo condono, mentre il d.l. n. 69/2024 disciplina un procedimento diverso, rispetto al quale le Amministrazioni potranno provvedere autonomamente. Ha poi confermato l’indirizzo già espresso con numerose pronunce del 2024, dichiarando conformi alla giurisprudenza amministrativa le precisazioni della circolare assessoriale n. 2/2022.
Il percorso argomentativo muove dall’art. 32, comma 26, che ammette a sanatoria le tipologie dell’allegato 1, e approda al comma 27, lettera d), che esclude le opere realizzate su immobili soggetti a vincoli ambientali e paesistici istituiti prima dell’esecuzione, in assenza o difformità del titolo e non conformi alle prescrizioni urbanistiche. Il richiamo integrale operato dall’art. 24 della legge regionale coinvolge anche i limiti al rilascio del titolo, non soltanto termini e forme della domanda.
Il Collegio ha richiamato Corte cost. n. 252/2022, che ha qualificato le previsioni statali sul massimo dei fenomeni condonabili come norme di grande riforma economico-sociale, superando il diverso avviso del parere n. 291/2010. Ha inoltre valorizzato le pronunce di merito del Consiglio di Giustizia Amministrativa n. 836/2023 e n. 288/2023, ritenendo non idonea a giustificare un mutamento dell’indirizzo l’ordinanza cautelare n. 357/2023, adottata a cognizione sommaria.
Quanto al profilo paesaggistico, il Collegio ha ribadito che il divieto di incremento dei volumi comprende qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, senza distinzione tra volumi tecnici e interrati, e che la superficie utile va intesa in senso ampio e finalistico, avuto riguardo all’impatto sull’assetto del territorio. Nella specie la richiesta concerneva un ampliamento con creazione di nuovi volumi e superfici, con conseguente insanabilità dell’opera.
Le ulteriori censure sono state respinte: il provvedimento era interamente vincolato, non richiedendo valutazioni di interesse pubblico né comparazione con l’affidamento del privato, e la motivazione risultava adeguata per il richiamo, ai sensi dell’art. 3, terzo comma, della legge n. 241/1990, alla circolare assessoriale. Il ricorso è stato respinto con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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