Condono in area vincolata e assenza di volumetria sanabile (TAR Sicilia n. 1796 del 05.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In area sottoposta a vincolo paesaggistico il divieto di sanatoria dettato dall’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003, convertito, opera automaticamente quando l’intervento ha comportato la creazione di nuovi volumi o superfici. Il parere della Soprintendenza è dovuto solo per gli abusi astrattamente sanabili: in presenza di impedimenti oggettivi il parere assume carattere vincolato e non è richiesta la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis legge n. 241/1990. L’eventuale vizio procedimentale resta irrilevante ai sensi dell’art. 21-octies legge n. 241/1990, quando il contenuto dispositivo del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di un fabbricato rurale, impugna il diniego con cui la Soprintendenza ha respinto l’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167 d.lgs. n. 42/2004, presentata nel 2023 in relazione a opere realizzate sul manufatto: trasformazione della copertura da piana a tetto a falde e chiusura amovibile con vetrate di una tettoia.

La ricorrente deduce tre profili: l’omesso preavviso di diniego, il difetto di istruttoria per non aver considerato un nulla-osta del 1997 che avrebbe attestato la compatibilità del fabbricato, e la natura lieve delle opere. L’Amministrazione resistente oppone che i manufatti ricadono nella fascia di tutela e che si tratta di abuso maggiore, non sanabile. Il ricorso giunge al TAR dopo il deposito di una memoria di replica.

La Motivazione della Corte

Il Collegio individua la ragione assorbente del rigetto nell’ubicazione dei manufatti entro la fascia di inedificabilità assoluta dei 150 metri dal torrente, in violazione della legge Galasso n. 431/1985 e dell’art. 142, lett. c), d.lgs. n. 42/2004. La circostanza è ritenuta incontestata: la ricorrente non ha negato specificamente l’assunto, limitandosi a invocare la diversa fascia dei 10 metri dall’alveo ex art. 96 R.D. n. 523/1904, che attiene alla tutela delle acque pubbliche e non ai profili paesaggistici.

Il TAR esclude rilievo al nulla-osta del 1997, sia perché riferito ad altre opere, sia perché la concessione edilizia originaria del 1991 non era stata assistita dal parere paesaggistico. Tale carenza inficia ogni successivo provvedimento favorevole. Il Collegio ribadisce che non è consentita una valutazione atomistica degli abusi succedutisi nel tempo, ma occorre una considerazione complessiva.

Quanto alla formazione del titolo in sanatoria, il silenzio assenso deve escludersi quando l’istanza di condono difetta dei requisiti sostanziali, richiamando il costante orientamento (Cons. Stato n. 5156 del 2020, Cons. Stato n. 569 del 2020). Il Collegio ricostruisce la disciplina del terzo condono in Sicilia, richiamando l’art. 24 L.R. n. 15/2004 e la declaratoria di illegittimità costituzionale della Corte cost. n. 252 del 2022, che ha chiarito il carattere ostativo del vincolo anche quando non comporti inedificabilità assoluta.

La creazione di nuovi volumi preclude la sanatoria in area vincolata, come affermato dalla giurisprudenza citata (Cons. Stato n. 3289 del 2015; Cons. Stato n. 1213 del 2022). Il diniego è quindi legittimo anche a prescindere dalla fascia dei 150 metri, poiché l’area ricade in zona vincolata dal Piano Paesaggistico. Ne deriva l’infondatezza della censura sulla valutazione in concreto: il parere è dovuto solo per gli abusi sanabili e, in assenza dei presupposti, non richiede la previa comunicazione di rigetto. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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