Dissesto comunale e giudizio di ottemperanza: ricorso estinto per concorsualità (TAR Sicilia n. 3392 del 26.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di dissesto finanziario dell’ente locale preclude, ai sensi dell’art. 248, comma 2, T.U.E.L., l’esecuzione individuale dei crediti riferibili a fatti di gestione anteriori al dissesto. Il giudizio di ottemperanza avente ad oggetto un provvedimento giurisdizionale di condanna della p.a. al pagamento di somme è equiparabile al giudizio esecutivo e ricade nell’ambito applicativo della norma. Ne consegue la dichiarazione di estinzione d’ufficio del ricorso, con inserimento dell’importo dovuto nella massa passiva della gestione liquidatoria. La tutela della par condicio creditorum prevale sul soddisfacimento individuale del creditore, senza che rilevi l’eventuale successivo accertamento del credito.

Il Fatto

La società ricorrente ha agito per l’esecuzione del giudicato formatosi su un decreto ingiuntivo con cui il Tribunale di Ragusa ha ingiunto al Comune il pagamento di complessivi € 9.984,21 e € 32.646,32, oltre spese e accessori. Il Comune, ritualmente intimato, non si è costituito.

Con ordinanza il Tribunale ha rilevato un possibile profilo di improcedibilità, avendo il Comune dichiarato, con delibera consiliare, lo stato di dissesto finanziario ex artt. 244 e ss. D.Lgs. n. 267/2000. La società, preso atto del dissesto, ha chiesto la sospensione del giudizio. La causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esclude i presupposti per la sospensione e dichiara l’estinzione del giudizio. Il perno argomentativo è l’art. 248, comma 2, T.U.E.L., secondo cui dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all’approvazione del rendiconto non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell’ente per i debiti rientranti nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione. Le procedure esecutive pendenti sono dichiarate estinte d’ufficio, con inserimento nella massa passiva dell’importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese.

La ratio della disposizione è paralizzare iniziative esecutive individuali idonee ad alterare la par condicio creditorum. Il giudizio di ottemperanza per condanna pecuniaria della p.a. è equiparabile al giudizio di esecuzione e rientra quindi nell’ambito applicativo della norma, poiché la procedura di liquidazione è dominata dal principio di concorsualità.

Il Collegio richiama l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 2020, secondo cui appartengono alla competenza dell’organo straordinario non solo le poste passive già contabilizzate, ma tutte le obbligazioni che costituiscano conseguenza diretta e immediata di atti e fatti di gestione pregressi. È sufficiente che il debito appartenga alla gestione straordinaria perché sia sottratto all’attività esecutiva in sede giurisdizionale, senza che rilevi la gestione separata dei fondi (richiamata Cons. Stato, sez. V, n. 3337 del 2020).

Nel caso concreto il titolo ottemperando e i fatti di causa sono anteriori alla dichiarazione di dissesto, sicché il credito va ascritto alla gestione liquidatoria e il ricorso è estinto. Nulla sulle spese per la mancata costituzione del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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